Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35299 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35299 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA CIRO N. IL 05/08/1987
VISONE CRISTIAN N. IL 12/02/1990
avverso la sentenza n. 1693/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 17.5.2013 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa il 16.11.2012, con la quale
De Luca Ciro e Visone Cristian erano stati condannati per il reato di cui agli artt.110
c.p„ 81 cpv., 112 co.1 n.4, c.p., 73 co.1 e 80 co.1 DPR 309/90, riconosciuta l’ipotesi di
lieve entità con criterio di prevalenza, escludeva l’aggravante contestata e
rideterminava la pena in anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa
ciascuno.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati ricorsi, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi
costitutivi (oggettivo e soggettivo) della fattispecie contestata.
2) A parte il fatto che con l’appello venivano svolti rilievi solo in tema di trattamento
sanzionatorio (come si dà atto nelle sentenza impugnata), i ricorsi sono generici
perché non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli
elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento, essendosi i ricorrenti
limitati a generiche doglianze in ordine alla valutazione del materiale probatorio.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 20.6.2014

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