Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35297 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35297 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESTA ANTONIO N. IL 20/08/1959
avverso la sentenza n. 10920/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza del 5.6.2013 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del
Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria o in composizione monocratica, emessa il
10.5.2011, con la quale Testa Antonio era stato condannato, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 7 di reclusione ed euro
5.500,00 di multa per il reato di cui all’art.40 lette) b.L.vo 504/1995..
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la inosservanza della legge penale,
nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla violazione del
diritto di difesa ed alla conferma della sentenza di primo grado senza vagliare i rilievi
difensivi.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento,
essendosi il ricorrente limitato a generiche doglianze e non tenendo conto che la
Corte territoriale ha adeguatamente argomentato in ordine ai rilievi contenuti
nell’atto di appello.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il $9.6.2014
OSSERVA