Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35295 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35295 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI ANTONIO N. IL 04/01/1979
DANIELE GENNARO N. IL 14/08/1961
avverso la sentenza n. 10185/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 20/06/2014

1) Con sentenza del 7.6.2013 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza
del Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, emessa il 12.5.2010, in
accoglimento dell’appello del P.M. e della parte civile, dichiarava Liguori Antonio e
Daniele Gennaro colpevoli dei reati di cui agli artt.110, 81 cpv. c.p., 171 ter comma 1
lett.c) L.633/1941 (così riqualificato il capo a) e 648 c.p. (capo b), unificati sotto il
vincolo della continuazione, e per l’effetto condannava il Liguori alla pena di anni 2,
mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa ed il Daniele ad anni 2 di reclusione ed
euro 400,00 di multa.
Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati ricorsi, denunciando la violazione di
legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
2) I ricorsi sono generici perché non adempiono all’onere di indicare in modo
specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di
annullamento, essendosi i ricorrenti limitati a generiche doglianze in ordine alla
valutazione del materiale probatorio, senza tener conto di quanto adeguatamente
argomentato dalla Corte territoriale per affermare la penale responsabilità.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
bichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 19.6.2014

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