Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35293 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35293 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PINTO SARAVIA JESUS ROGELIO N. IL 24/08/1964
avverso la sentenza n. 1212/2010 TRIBUNALE di ASTI, del
29/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. At,eseer
che ha concluso per E ( (0j22,0,9.1.£2,u_k rtjf-cL,

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Data Udienza: 12/04/2013

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RITENUTO IN FATTO

All’imputato era stato contestato il reato di guida
senza patente perché circolava solo provvisto della
patente internazionale rilasciata in Perù, scaduta
e mai convertita, nonostante lo stesso si trovasse
in Italia da più di un anno.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento con ogni
conseguente statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
1)
erronea applicazione della legge penale.
Osservava la difesa che il fatto era stato commesso
in data 3.05.2010, prima pertanto della modifica
all’art.136, comma 6 del Codice della Strada
intervenuta con legge 120/2010 e che pertanto la
procedimento
presente
condotta
oggetto
del
costituirebbe un semplice illecito amministrativo.
Il giudice quindi avrebbe dovuto pronunciare
sentenza di assoluzione dell’imputato perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato. Prima
di tale modifica infatti l’articolo 136 prevedeva,
per quanto concerne la situazione in cui si era
trovato l’odierno ricorrente, che “a coloro che,
giorno
un
anno
dal
più
di
trascorso
dell’acquisizione della residenza in Italia,
guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno stato estero, non
più in corso di validità, si applicano le sanzioni
amministrative anche accessorie previste per chi
guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale”.
2) mancanza di motivazione sia in punto di
responsabilità, non avendo la sentenza impugnata
spiegato i motivi per cui l’imputato è stato
condannato per guida senza patente, sebbene fosse
stato controllato mentre non era alla guida del
veicolo, ma fermo al distributore per fare benzina,
sia rispetto alla richiesta di concessione delle
circostanze attenuanti generiche, non avendo la
sentenza impugnata chiarito per quali motivi non

Con sentenza in data 29 aprile 2011 il Tribunale di
Asti dichiarava Pinto Saravia Jesus Rogello
colpevole del reato di cui all’articolo 116, comma
13 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo
condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda,
oltre al pagamento delle spese processuali.

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aveva ritenuto di poter valutare positivamente gli
elementi invocati a sostegno della richiesta.

Tanto premesso, osserva la Corte che il reato è
stato commesso in data 3.05.2010 e che l’art.136,
comma 6, del Codice della Strada, in vigore
all’epoca, precedentemente quindi alla modifica
intervenuta con la nov£011è 1;yi.slativa introdotta
con legge 120/10, prevedeva’ cne “a coloro che,
trascorso
più
di
un
anno
dal
giorno
dell’acquisizione
della
residenza
in
Italia,
guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno stato estero, non
più in corso di validità, si applicano le sanzioni
amministrative anche accessorie previste per chi
guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale”.
E vero che tale disposizione, all’epoca della sua
emanazione, trovava corrispondenza nel fatto che
anche la guida senza patente costituiva un semplice
illecito amministrativo, essendo stato il reato di
guida senza patente nuovamente introdotto con D.L.
117/07, convertito con legge 160/2007, con la
conseguenza che sono venute meno le sanzioni
amministrative richiamate dall’art.136 del Codice
della Strada. Le stesse peraltro sono rimaste con
riferimento alla fattispecie che ci occupa.
Infatti la circostanza che all’epoca del commesso
reato il fatto previsto dall’art.136 comma 6 del
integrasse un illecito
Codice della Strada
amministrativo trova conferma proprio nell’attuale
formulazione del predetto articolo introdotta con
legge 120/10, che ha eliminato dal testo di tale
norma il richiamo alle sanzioni amministrative,
sostituendolo con quello ai commi 13 e 18
dell’art.116 C.d.S. che espressamente prevedono
quelle penali. Tale modifica sarebbe stata invero
inutile se il fatto si dovesse considerare reato
della
nuova
dell’introduzione
prima
già
formulazione dell’art.136 introdotta con legge
120/10.
presente
del
oggetto
condotta
la
Pertanto
procedimento, intervenuta prima della modifica di
cui sopra, costituisce un semplice illecito
amministrativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere quindi annullata
senza rinvio perché il fatto addebitato non è
previsto dalla legge come reato, dovendosi
considerare assorbito il secondo motivo di ricorso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il fatto addebitato non è previsto dalla legge come
reato.

Così deciso in Roma il 12.04.2013

PQM

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