Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35292 del 20/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35292 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KIHEL ZITOUNI N. IL 15/02/1974
avverso la sentenza n. 1291/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 20/06/2014
1) Con sentenza del 22.4.2013 la Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, in composizione monocratica,
emessa il 20.4.2009, con la quale El Kihel Zituoni era stato condannato per i reati di
cui agli artt.171 bis L.633/1941 (capo a), 171 ter L.633/1941 (capo b) e 648 c.p. (capo
c), riduceva la pena, inflitta in primo grado, ad anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di
multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la manifesta illogicità della motivazione
in ordine all’affermazione di responsabilità.
2) Il ricorso è generico perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p.), essendosi il ricorrente limitato a generiche doglianze in ordine
alla valutazione del materiale probatorio.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede espressamente che l’atto di impugnazione contenga, a
pena di inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai
quali si riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma 1
lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 49.6.2014
OSSERVA