Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35291 del 20/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35291 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLIBERTO FRANCESCO N. IL 30/04/1986
BRACCIO VITO N. IL 26/04/1981
avverso la sentenza n. 1311/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 20/06/2014

Con sentenza in data 24/4/2013 la Corte di Appello di Lecce ha parzialmente riformato la
sentenza del 28/4/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi e, preso
atto della rinuncia degli imputati ai motivi in punto responsabilità e qualificazione del fatto
nonché esclusa per entrambi la recidiva, ha ridotto la pena irrogata nei confronti dei Sigg.
Vito BRACCIO e Francesco SOLIBERTO in relazione al reato previsto dagli artt.81, 110
cod. pen. e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 concernente la detenzione
illegale di gr.41 circa di cocaina.
Avverso tale decisione gli imputati propongono separatamente ricorso, in sintesi lamentando:

Braccio: carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Mentre i motivi di ricorso del sig.Soliberto sono viziati da radicale genericità ex artt.581, lett.c)
e 591, lett.c) cod. proc. pen. per difettare totalmente di illustrazione delle ragioni che li
sostengono e per porsi in contrasto con la espressa rinuncia ai motivi di appello concernenti la
qualificazione dei fatti, il motivo del Sig. Braccio va giudicato manifestamente infondato. La
diversa posizione personale del ricorrente costituisce la base del diverso trattamento
sanzionatorio che il primo giudice, in modo assai più marcato, e la Corte di appello hanno
ritenuto di riservare allo stesso, così che vanno escluse sia l’arbitrarietà sia la illogicità del
percorso argomentativo.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con
conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 20/6/2014

DEPOSITATO

Soliberto: carenza ex art.66, lett.e) cod. proc. pen. di motivazione in ordine alle ragioni di
mancata assoluzione e in ordine al calcolo della pena;

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