Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3529 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3529 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
ASTETE MARCOS Viviana Maria, nata in Perù il 12/09/1987,
avverso la sentenza del 24/07/2015 del Tribunale di Milano;
udita la relazione del presidente Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
Il difensore dell’imputata cittadina peruviana Viviana Maria Astete Marcos ricorre
per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano, con cui -su richiesta della
prevenuta concordata con il p.m.- le è stata applicata ex art. 444 c.p.p., riconosciutele
generiche circostanze attenuanti stimate prevalenti sulla contestata recidiva, la pena di
sei mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime esecutivo penale della
detenzione domiciliare.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
alla asserita inadeguata verifica del ricorrere di eventuali cause di non punibilità ex art.
129 c.p.p. valutabili in favore della ricorrente, anche in considerazione del breve tempo in
cui la donna si è sottratta al regime detentivo domestico nonché della ridotta distanza
dalla sua abitazione del luogo in cui ella è stata sorpresa dalla polizia giudiziaria.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. Il
giudice di merito ha offerto pertinente motivazione sui profili della regiudicanda rilevanti

Data Udienza: 07/01/2016

ai fini della decisione adottata a norma dell’art. 444 c.p.p. Il ricorso non precisa, del resto,
i profili o elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza
degli elementi escludenti una pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dalla stessa imputata e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Al riguardo è appena il caso di osservare che la misura detentiva domiciliare è
misura coercitiva equiparata ad ogni effetto alla custodia in carcere, che -in ragione di un
meno stringente quadro di esigenze socialpreventive- il condannato è ammesso a

natura spaziale, motoria e relazionale, imposti con la custodia in carcere allo status
libertatis del soggetto sono interamente riprodotti nell’esecuzione domestica. La struttura
normativa della condotta incriminata è realizzata da qualsiasi forma di sottrazione o
elusione rispetto alla misura domestica e al suo stretto ambito spaziale di rigorosa
interpretazione, senza necessità di ulteriori evenienze fattuali. Il reato è perfezionato dal
semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede esecutiva domiciliare, pur se
le motivazioni dell’agire non si traducano nella decisione di sottrarsi in via definitiva alla
misura domestica. Con l’ovvia conseguenza che il fatto di allontanarsi dal domicilio
giammai può essere equiparato a mera violazione delle prescrizioni attinenti agli obblighi
imposti con la misura esecutiva domestica con effetti escludenti il reato di evasione,
atteso che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione)
rappresenta per definizione l’obbligo essenziale del sottoposto alla misura e non una
semplice imposizione ad esso obbligo inerente (cfr.: Sez. 7, n. 8604 del 03/02/2011,
Bartone, Rv. 249649; Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Fedele, Rv. 252192).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 gennaio 2016
Il Presidente estensore
Giacomo loloni

sopportare in luogo diverso dal carcere, cioè nella propria abitazione. Sicché i limiti, di

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