Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35289 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35289 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. GRAZIOSI DALMIRO
2. FELICI CLAUDIO

N. IL 09.03.1947
N. IL 19.07.1959

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA in data 23.01.2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI,
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha
chiesto l’annullamento con rinvio per illegalità della pena applicata. E’
presente il difensore di fiducia degli imputati, avvocato Giuseppe Nobile che
si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza emessa in data 23 gennaio 2014, la Corte
d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma in data
23 aprile 2013 appellata da Graziosi Dalmiro e Felici Claudio. Questi erano
stati tratti a giudizio e condannati, ciascuno, alla pena di anni quattro di
reclusione ed C 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. n.
309/1990 per aver illecitamente detenuto gr. 850 circa di marijuana, che,
per quantitativo e le altre circostanze specifiche appariva destinata ad uso
non esclusivamente personale. Con la recidiva specifica reiterata
infraquinquennale per entrambi.
2. Avverso tale decisione ricorrono congiuntamente per cassazione a mezzo del
difensore entrambi gli imputati lamentando la violazione dell’art. 606,
comma 1 lett. e) c.p.p. in ordine alla prospettata derubricazione del fatto
nell’ipotesi lieve di cui al 5 comma dell’art. 73 citato ed invocando il novum,
costituito dalla pronuncia n. 32 del 2014 della Corte costituzionale.

3.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Quanto alla mancata riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi lieve
di cui al 5 comma dell’art. 73 d.P.R., la gravata sentenza ha così motivato: è

Data Udienza: 18/07/2014

P.Q.M.

all’evidenza impraticabile l’applicazione del V comma, trattandosi di otto
panetti per 780 grammi, destinati per quantitativo e confezionamento alla
successiva cessione in blocco o al minuto, evidenziando, quindi, come la
quantità tutt’altro che irrisoria della sostanza non era certo tale da
permettere di considerare di minima offensività la condotta posta in essere,
in linea con la giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, che, ribadendo
un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità,
hanno precisato che detta attenuante “può essere riconosciuta solo in ipotesi
di minima offensivita penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza
che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge,
diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri” (Sez. Un., n. 17/2000,
imp. Primavera ed altri, RV. 216668)
4. Vanno comunque esaminati i profili di novità, rilevanti per la presente
vicenda (che attiene a droghe cd. “leggere”), collegati alla decisione n. 32
del 2014 del giudice delle leggi che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 21 febbraio
2006, n. 49, avuto riguardo alla carenza dei presupposti ex art. 77, secondo
comma, Cost., nonché all’emanazione del decreto legge 20 marzo 2014, n.
36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79,
introdotto per porre rimedio alle criticità conseguenti alla pronuncia del
giudice delle leggi ed a ripristinare sostanzialmente, nel solco di tale
pronuncia, la normativa in vigore alla data di pubblicazione della decisione
stessa. Da ciò la conseguenza che, a seguito della caducazione delle
disposizioni impugnate, debbono tornare ad essere applicate l’art. 73 del
nella formulazione ante novella del 2006 e le relative
d.P.R. n. 309/1990
tabelle, in quanto mai validamente abrogate.
La Corte Costituzionale, infatti, una volta stabilito che, dichiarata
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende
applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 nel testo anteriore alle
modifiche con queste apportate, ha osservato che, mentre esso prevedeva
un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli
illeciti concernenti le cd. “droghe leggere” (puniti con la pena della reclusione
da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a
venti anni), viceversa stabiliva sanzioni più severe per i reati concernenti le
cd. “droghe pesanti”(puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni,
anziché con quella da sei a venti anni).
La stessa Corte ha inoltre ritenuto opportuno chiarire, quanto agli effetti sui
singoli imputati, che è compito del giudice ordinario, quale interprete delle
leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a
detrimento delle relative posizioni giuridiche, tenendo conto dei principi in
materia di successioni di leggi penali nel tempo ex art. 2 c.p., che implicano
l’applicazione della norma penale più favorevole al reo.
Deve conseguentemente ritenersi che la disciplina dei reati de quibus
contenuta nel d.P.R. n. 309/1990, nella versione precedente alla novella del
2006 e nella specie più favorevole (trattandosi di droghe leggere) debba
essergli applicata dal giudice di merito.
5. La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di
Roma.
I ricorsi vanno invece nel resto rigettati. Visto l’art. 624 c.p.p. va infine
dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di penale
responsabilità degli imputati

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma. Rigetta i
ricorsi nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità degli imputati
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2014
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTE SORE

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