Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35288 del 18/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35288 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ahmed Abdel Samad Ghani Ahmed n. il 19.12.1982
avverso la sentenza n. 12447/2013 pronunciata dal Tribunale di Milano il 8.11.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 18.7.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. E. Scardaccione,
che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 18/07/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 8.11.2013, il Tribunale di Milano
ha condannato Ahmed Abdel Samad Ghani Ahmed alla pena di euro
3.000,00 di ammenda, in relazione al reato di guida senza patente
(poiché mai conseguita), commesso in Milano il 15.9.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello l’imputato censurando il provvedimento impugnato per
aver riconosciuto la relativa responsabilità penale senza tener conto
dello stato di necessità in cui lo stesso avrebbe commesso il reato
contestatogli, in ragione della condizione di malessere del titolare
dell’autoveicolo presente in loco, e, sotto altro profilo, per aver inflitto all’imputato una pena eccessiva.
Attesa l’inappellabilità della sentenza, gli atti sono stati trasmessi presso questa corte di cassazione per l’esame del ricorso.
Con atto pervenuto nella Cancelleria della Corte di cassazione in data 28.5.2014, il difensore dell’imputato ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
2. –

Considerato in diritto
3. — Dev’essere preliminarmente rilevata l’inefficacia della dichiarazione di rinuncia all’impugnazione inoltrata a questa corte di
legittimità dal difensore dell’imputato, non essendovi alcuna certezza
circa la provenienza di tale atto dall’imputato.
Al riguardo, osserva il collegio come la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si
esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass.,
Sez. 6, n. 1376/1993, Rv. 195256; Cass., Sez. 1, n. 4620/1996, Rv.
205357; Cass., Sez. 3, n. 9461/2000, Rv. 217544; Cass., Sez. 2, n.
12845/2003, Rv. 224747; Cass., Sez. i, n. 37727/2011, Rv. 250787).
Tale rinuncia dev’essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti
dall’art. 589 c.p.p., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., al fine
di garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato.
Nel caso di specie, la mancata provenienza dell’atto
dall’imputato, o da un procuratore speciale dello stesso, esclude
l’avvenuta acquisizione di alcuna certezza circa la sicura provenienza

2

..

3

4. — Nel merito, il ricorso è infondato.
Il tribunale di Milano è pervenuto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato dopo aver verificato come, all’atto
della richiesta di esibizione dei titoli di abilitazione alla guida, l’imputato si fosse limitato a dichiarare di esserne sprovvisto, senza allegare, nell’immediatezza, alcuna circostanza in ordine al preteso stato di
necessità in cui lo stesso si sarebbe trovato (secondo quanto successivamente dedotto) in ragione della condizione di malessere del titolare
dell’autoveicolo presente in loco: circostanza successivamente risultata priva di elementi significativi di riscontro.
Tali motivazioni, pienamente coerenti sul piano logico e lineari
sul piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio
di condanna emesso nei confronti dell’imputato, attesa la piena congruità del ragionamento probatorio in tal guisa elaborato dal giudice
del merito.
Del tutto inammissibile, inoltre, deve ritenersi la doglianza
avanzata dall’imputato in ordine all’eccessività della pena allo stesso
irrogata, essendosi sul punto il ricorrente limitato all’apodittica affermazione dell’eccessività della pena inflitta senza articolare, in termini critici, alcuna censura in relazione al discorso giustificativo seguito dal giudice del merito, in ipotesi idonea ad evidenziarne le
eventuali carenze argomentative.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.7.2014
Il Consigliere est.
(Marco Dell’Utri)

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Il Presidente
(Gaetanino Zecca)

della rinuncia dal soggetto legittimato, con la conseguente inammissibilità della stessa.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV Se?ione Penale

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