Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35288 del 14/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35288 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALINI DANIELA N. IL 20/03/1978
avverso la sentenza n. 54/2010 TRIBUNALE di UDINE, del
08/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t*,-oChluZAche ha concluso per
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Udito, per la parte
Udit i difens • Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 14/02/2013

Ritenuto in fatto.

-2- Deduce la ricorrente:
a) Violazione di legge, con riferimento all’art. 157 cod. pen., per non avere i giudici del
merito dichiarato prescritto il reato, commesso nel novembre dell’anno 2001;
b) Violazione di legge in punto di disamina delle risultanze probatorie, delle dichiarazioni
testimoniali assunte e delle prove documentali acquisite.

Considerato in diritto.
-1- Manifestamente infondato, e dunque inammissibile, è il primo motivo di ricorso.
In realtà, il reato, commesso il 19.11.2004, non era prescritto alla data di emissione della
sentenza impugnata (8.2.12) e non lo è ancora oggi, considerate le numerose sospensioni
(per oltre un anno) del procedimento, concesse su richieste di rinvio avanzate dall’imputata e
dal difensore, talune delle quali finalizzate al bonario componimento della lite; ragione,
quest’ultima, che pure costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione (Cass. n.
7337 del 21.12.06, rv 235711).
Ciò alla luce del disposto dell’art. 157 cod. pen., nell’attuale e nella previgente disciplina,
che indica, per il delitto contestato, in sette anni e sei mesi il termine massimo di
prescrizione.
-2- Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
L’esponente, invero, pur formalmente deducendo il vizio di violazione di legge, i
sostanza propone censure che, in quanto concernenti la ricostruzione dei fatti e la
valutazione degli elementi probatori acquisiti, non sono consentite nel giudizio di legittimità,
trattandosi di profili di giudizio rimessi all’esclusiva competenza del giudice del merito che
ha fornito, nel rispetto della normativa vigente, su ognuna delle questioni sollevate dalla
ricorrente, congrua ed adeguata motivazione.
Ciò, in particolare, con riferimento all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa, affermata dai giudici del merito anche perché riscontrate dal teste Pasqualino
Ruggiero, che ha con chiarezza descritto le manovre attraverso le quali l’imputata aveva
colpito alle gambe la Rossi. Testimonianze, ambedue, motivatamente ritenute dal tribunale
del tutto credibili, anche perché non smentite dalla deposizione di Giorgio Cella, altro teste
escusso; mentre le dichiarazioni della madre dell’imputata, Edgarda Luis (che ha riferito di
un accidentale contatto della Rossi, con l’auto dell’imputata, avvenuto mentre la prima
indietreggiava verso la stessa auto), sono state legittimamente ritenute non attendibili perché
in contrasto con la stessa contro-querela proposta dall’imputata nei confronti della Rossi,
laddove è stato sostenuto che costei avanzava, non indietreggiava, verso l’auto.
Del resto, ha segnalato ancora il tribunale a sostegno della veridicità delle accuse mosse
all’imputata, la stessa sera dell’incidente, poche ore dopo i fatti, era stato diagnosticato alla
Rossi, dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Gorizia, un “trauma contusivo
distorsivo al ginocchio sinistro”.
-3- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende,
di una somma che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.

2

-1- Pasqualini Daniela ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Udine,
dell’ 8 febbraio 2012, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace della stessa città
che l’ha ritenuta colpevole del reato di lesioni colpose in pregiudizio di Rossi Rossana e l’ha
condannata alla pena di 500,00 euro di multa.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

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