Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35287 del 14/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35287 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGUSO GIUSEPPE N. IL 24/03/1989
avverso la sentenza n. 1002/2010 CORTE APPELLGSEZ.DIST. di
TARANTO, del 17/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per i
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Udito, per la parte cJyi1, l’Avv
Uditi difensor Avv.
UP- al-A4-(5 b.e/k

t-CCA

P-ACQRIVO

Data Udienza: 14/02/2013

Ritenuto in fatto.

-2- Deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione:
a) alla sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento soggettivo, anche per l’assenza di
prova circa il preventivo accordo dei due presunti gareggianti;
b) al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si sostiene, infine, nel ricorso, che i termini di prescrizione del reato sarebbero interamente
decorsi.
Considerato in diritto.
-1- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e ripetitivo di censure già
sottoposte all’esame del giudice del gravame e dallo stesso motivatamente ritenute prive di
consistenza.
Lo stesso giudice ha infatti legittimamente rilevato:
a) che l’elemento soggettivo del reato contestato, rappresentato, nel caso di specie, dalla
coscienza e volontà di competere, doveva ritenersi chiaramente sussistente essendo state
notate, l’auto del Raguso e quella del suo competitore, sorpassarsi vicendevolmente ad alta
velocità ed in ora notturna per le vie di Martina Franca, fino a quando i due non sono stati
raggiunti e fermati da una pattuglia di carabinieri;
b) che il previo accordo tra i gareggianti non è elemento ritenuto dalla condivisa
giurisprudenza di questa Corte (citata nella sentenza impugnata) elemento necessario per la
sussistenza del reato;
c) che le attenuanti generiche non potevano essere concesse, stante l’assenza di elementi
idonei a giustificarne il riconoscimento; ancora nel ricorso, d’altra parte, tali elementi non
sono indicati dall’esponente.
Quanto al tema della prescrizione, genericamente posto dal ricorrente all’attenzione della
Corte, si osserva che i relativi termini (trattandosi di delitto) non sono ancora interamente
decorsi (art. 157 co. 1 cod. pen.), essendo stato commesso il fatto il 29.6.2007.
-2- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di
una somma che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

-1- Raguso Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 17 gennaio 2012, che ha confermato la sentenza del
tribunale della stessa città, del 24 maggio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui
all’art. 9 ter del codice della strada, per avere gareggiato in velocità sulla pubblica via, e lo
ha condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di sei mesi di reclusione e
5.000,00 euro di multa.

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