Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35284 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35284 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
Nei confronti di :
CECCHINI GRAZIELLA

N. IL 05.11.1940

avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI TRIESTE in data 05/11/13
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti

1.

2.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata emessa ex art. 444 e ss. c.p.p. in data 5 novembre
2013, il GIP presso il Tribunale di Trieste ha applicato a Cecchini Graziella la pena
concordata di mesi sei di arresto ed € 2.400,00 di ammenda, sostituita con giorni
190 di lavori di pubblica utilità da svolgersi presso la Comunità di San Martino al
Campo, con sospensione della patente di guida per mesi sedici. La Cecchini era
stata ritenuta responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186,
comma 2 C.d.S., con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione il Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste, denunciando con un unico
motivo la violazione di legge in relazione alla disposta pena sostitutiva ed alla
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.

Data Udienza: 16/07/2014

Infatti, in considerazione della non esclusione dell’aggravante di cui al comma 2 bis
C.d.S. (l’aver causato un incidente stradale alla guida di
un’autovettura in stato di ebbrezza) non poteva disporsi la sostituzione della pena
con quella del lavoro di pubblica utilità, stante il divieto previsto dalla prima parte di
tale ultima disposizione.

4.

All’annullamento parziale della sentenza non segue il rinvio potendo il Collegio
direttamente eliminare la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e
disporre la revoca della patente, eliminando la sospensione. Resta ferma ex art.
624 c.p.p l’affermazione di penale responsabilità della imputata (cfr. in termini,
Sez. 4, n. 31372 del 2013)

P.Q.M.
Annulla senza rinvio le statuizioni della impugnata sentenza relative alla pena
sostitutiva ed alla sospensione della patente. Applica la revoca della patente. Fermo
il resto ex art. 624 c.p.p.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Quanto al secondo profilo, deve parimenti condividersi con il ricorrente che, sempre
in considerazione della aggravante non esclusa dal giudice, doveva disporsi la
revoca della patente di guida prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis.

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