Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35284 del 12/02/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35284 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BUTTIGNON ALEX N. IL 26/11/1973
avverso la sentenza n. 92/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d vgy<
che ha concluso per
4 P" Udito, per la parte civi , l'Avv
Uditi difensor vv. Data Udienza: 12/02/2013 Ritenuto in fatto. -2- Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, l'imputato, trovandosi a transitare,
alla guida della propria auto, sulla statale 352 con direzione di marcia CervignanoPalmanova, giunto al km 16+200, in territorio del comune di Bagnaria Arsa, all'altezza
dell'intersezione con via Ristori, per colpa generica e specifica, avendo indebitamente
eseguito, in violazione dell'art. 148 co. 11 del codice della strada, il sorpasso di veicoli fermi
per immettersi su via Ristori, posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia, ed avendo
invaso, nell'eseguire tale manovra, l'opposta corsia, pur in presenza di striscia longitudinale
continua, ha cagionato un incidente stradale a causa del quale ha trovato la morte Dose
Alessandro, che procedeva nell'opposto senso di marcia, alla guida della propria moto. Il
motociclista, che procedeva a velocità elevata, davanti alla manovra di svolta a sinistra
eseguita dall'imputato, aveva effettuato, per evitare l'auto che si era posta trasversalmente
alla carreggiata stradale, una brusca frenata, a causa della quale era rovinato sull'asfalto ed
era andato ad impattare violentemente contro uno dei veicoli che si trovava regolarmente
fermo nell'opposta corsia, poco prima superato dall'imputato ed in attesa di svoltare verso
via Ristori.
-3- Impugnata tale decisione dal Buttignon, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del
20 febbraio 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute all'imputato le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, ha
ridotto ad un anno e quattro mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, le cui
restanti statuizioni ha confermato.
-4- Avverso detta sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il Buttignon che,
con unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, laddove il giudice del gravame ha ritenuto di confermare la responsabilità
dell'imputato, non avendo condiviso la tesi dallo stesso prospettata secondo cui la condotta di
guida della vittima, che procedeva a velocità particolarmente elevata, aveva interrotto il
nesso di causalità tra l'infrazione commessa dallo stesso imputato e l'evento determinatosi.
Considerato in diritto.
- 1- Il ricorso, che ripropone un tema già posto all'attenzione dei giudici di ambedue i gradi
del giudizio di merito, è manifestamente infondato.
-2- Correttamente, invero, gli stessi giudici, pur avendo preso atto dell'imprudente condotta
di guida della vittima e della possibilità che la stessa si possa esser posta quale fattore
concorrente rispetto all'evento, hanno sostenuto che a tale condotta non poteva attribuirsi
efficacia causale tale da far ritenere interrotto il nesso di causa tra l'evento e la scorretta
condotta di guida dell'imputato -che aveva sorpassato, invadendo l'opposta corsia di marcia,
una fila di auto ferme, che aveva invaso detta corsia e che aveva imprudentemente intrapreso
la manovra di svolta a sinistra senza attendere il passaggio della moto, che proveniva
nell'opposto senso di marcia, e ponendosi trasversalmente rispetto alla carreggiata stradale-. 2_ -1- Con sentenza del 10 luglio 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Udine ha
ritenuto Buttignon Alex colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di Dose Alessandro, e
lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da
liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, alla quale ha assegnato, a
titolo di provvisionale, la somma di 15.000,00 euro. -3- Alla manifesta infondatezza del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di
una somma che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013. Ciò, hanno soggiunto gli stessi giudici, in ragione del fatto che, se l'imputato non avesse
posto in essere una così rischiosa manovra e non avesse invaso l'altrui corsia, l'incidente,
qualunque fosse stata la velocità tenuta dalla vittima ed il grado di concorso della stessa,
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• sarebbe verificato.
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Orbene, a tali argomentazioni il ricorrente nulla oppone, se non il tema della velocità tenuta
dal motociclista, già oggetto di esame e di coerente valutazione da parte dei giudici del
merito che, d'altra parte, hanno preso in considerazione la condotta di guida della vittima,
alla quale hanno attribuito un concorso di colpa, seppur non specificato in termini
percentualistici, anche in ragione del quale essi hanno riconosciuto all'imputato le attenuanti
generiche ed hanno ridotto la pena allo stesso inflitta dal primo giudice.
La decisione impugnata, d'altra parte, si presenta del tutto in linea con i principi affermati
in tema di causalità da questa Corte, laddove si è sostenuto che il rapporto causale tra la
condotta contestata e l'evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma
successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e non
prevedibile. Tale non potendosi certo ritenere la condotta di guida del Dose, poiché erano
facilmente prevedibili il sopraggiungere, sull'opposto senso di marcia, di altro veicolo ed una
condotta di guida imprudente ed inadeguata da parte del conducente dello stesso.
Più specificamente, proprio in tema di causalità, è stato affermato che nei reati colposi la
causa sopravvenuta, consistente nella condotta imprudente della vittima, esclude il rapporto
di causalità solo quando, anche se non sia del tutto slegata dalla condotta dell'imputato, si
trovi tuttavia fuori dalla normale linea evolutiva, ponendosi, rispetto ad essa, come una
conseguenza assolutamente eccezionale, da attribuire esclusivamente alla condotta della
vittima. Di guisa che, tale comportamento imprudente non può escludere il rapporto di
causalità con la condotta precedente quando venga ad inserirsi in una situazione di pericolo
determinata dall'altro soggetto. In questa ipotesi, infatti, detto comportamento si pone
soltanto quale coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri,
cui resta imputabile, onde non può configurarsi che un concorso di colpe.