Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35284 del 12/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35284 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUTTIGNON ALEX N. IL 26/11/1973
avverso la sentenza n. 92/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. d vgy< che ha concluso per 4 P" Udito, per la parte civi , l'Avv Uditi difensor vv. Data Udienza: 12/02/2013 Ritenuto in fatto. -2- Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, l'imputato, trovandosi a transitare, alla guida della propria auto, sulla statale 352 con direzione di marcia CervignanoPalmanova, giunto al km 16+200, in territorio del comune di Bagnaria Arsa, all'altezza dell'intersezione con via Ristori, per colpa generica e specifica, avendo indebitamente eseguito, in violazione dell'art. 148 co. 11 del codice della strada, il sorpasso di veicoli fermi per immettersi su via Ristori, posta a sinistra rispetto al suo senso di marcia, ed avendo invaso, nell'eseguire tale manovra, l'opposta corsia, pur in presenza di striscia longitudinale continua, ha cagionato un incidente stradale a causa del quale ha trovato la morte Dose Alessandro, che procedeva nell'opposto senso di marcia, alla guida della propria moto. Il motociclista, che procedeva a velocità elevata, davanti alla manovra di svolta a sinistra eseguita dall'imputato, aveva effettuato, per evitare l'auto che si era posta trasversalmente alla carreggiata stradale, una brusca frenata, a causa della quale era rovinato sull'asfalto ed era andato ad impattare violentemente contro uno dei veicoli che si trovava regolarmente fermo nell'opposta corsia, poco prima superato dall'imputato ed in attesa di svoltare verso via Ristori. -3- Impugnata tale decisione dal Buttignon, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 20 febbraio 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante contestata, ha ridotto ad un anno e quattro mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice, le cui restanti statuizioni ha confermato. -4- Avverso detta sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il Buttignon che, con unico motivo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame ha ritenuto di confermare la responsabilità dell'imputato, non avendo condiviso la tesi dallo stesso prospettata secondo cui la condotta di guida della vittima, che procedeva a velocità particolarmente elevata, aveva interrotto il nesso di causalità tra l'infrazione commessa dallo stesso imputato e l'evento determinatosi. Considerato in diritto. - 1- Il ricorso, che ripropone un tema già posto all'attenzione dei giudici di ambedue i gradi del giudizio di merito, è manifestamente infondato. -2- Correttamente, invero, gli stessi giudici, pur avendo preso atto dell'imprudente condotta di guida della vittima e della possibilità che la stessa si possa esser posta quale fattore concorrente rispetto all'evento, hanno sostenuto che a tale condotta non poteva attribuirsi efficacia causale tale da far ritenere interrotto il nesso di causa tra l'evento e la scorretta condotta di guida dell'imputato -che aveva sorpassato, invadendo l'opposta corsia di marcia, una fila di auto ferme, che aveva invaso detta corsia e che aveva imprudentemente intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza attendere il passaggio della moto, che proveniva nell'opposto senso di marcia, e ponendosi trasversalmente rispetto alla carreggiata stradale-. 2_ -1- Con sentenza del 10 luglio 2009, il giudice monocratico del Tribunale di Udine ha ritenuto Buttignon Alex colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di Dose Alessandro, e lo ha condannato alla pena di due anni di reclusione nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, alla quale ha assegnato, a titolo di provvisionale, la somma di 15.000,00 euro. -3- Alla manifesta infondatezza del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si reputa equo determinare in euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013. Ciò, hanno soggiunto gli stessi giudici, in ragione del fatto che, se l'imputato non avesse posto in essere una così rischiosa manovra e non avesse invaso l'altrui corsia, l'incidente, qualunque fosse stata la velocità tenuta dalla vittima ed il grado di concorso della stessa, krot' • sarebbe verificato. nonresi Orbene, a tali argomentazioni il ricorrente nulla oppone, se non il tema della velocità tenuta dal motociclista, già oggetto di esame e di coerente valutazione da parte dei giudici del merito che, d'altra parte, hanno preso in considerazione la condotta di guida della vittima, alla quale hanno attribuito un concorso di colpa, seppur non specificato in termini percentualistici, anche in ragione del quale essi hanno riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche ed hanno ridotto la pena allo stesso inflitta dal primo giudice. La decisione impugnata, d'altra parte, si presenta del tutto in linea con i principi affermati in tema di causalità da questa Corte, laddove si è sostenuto che il rapporto causale tra la condotta contestata e l'evento può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma successiva che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e non prevedibile. Tale non potendosi certo ritenere la condotta di guida del Dose, poiché erano facilmente prevedibili il sopraggiungere, sull'opposto senso di marcia, di altro veicolo ed una condotta di guida imprudente ed inadeguata da parte del conducente dello stesso. Più specificamente, proprio in tema di causalità, è stato affermato che nei reati colposi la causa sopravvenuta, consistente nella condotta imprudente della vittima, esclude il rapporto di causalità solo quando, anche se non sia del tutto slegata dalla condotta dell'imputato, si trovi tuttavia fuori dalla normale linea evolutiva, ponendosi, rispetto ad essa, come una conseguenza assolutamente eccezionale, da attribuire esclusivamente alla condotta della vittima. Di guisa che, tale comportamento imprudente non può escludere il rapporto di causalità con la condotta precedente quando venga ad inserirsi in una situazione di pericolo determinata dall'altro soggetto. In questa ipotesi, infatti, detto comportamento si pone soltanto quale coefficiente di uno stato di fatto illegittimo, anteriormente determinato da altri, cui resta imputabile, onde non può configurarsi che un concorso di colpe.

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