Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35283 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35283 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
BORRELLI ENRICO

N. IL 25.01.1977

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI in data 12/04/13
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

1.

2.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza
del GUP presso il Tribunale di Napoli, emessa in data 12 novembre 2012, appellata
da Borrelli Enrico. Questi era stato ritenuto – con riconoscimento dell’ipotesi
attenuata di cui al comma 5- colpevole del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis
d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio 17 dosi di cocaina pari a
grammi 3,7 circa, nonché per aver ceduto la stessa sostanza a diversi soggetti non
individuati, con la recidiva specifica e con la circostanza aggravante di aver
profittato di circostanze oggettive (ora tarda e stato dei luoghi predisposto al fine di
assicurare custodia di droga) tali da ostacolare la pubblica difesa.
Avverso tale decisione ha proposto personalmente ricorso in cassazione il Borrelli
chiedendo l’annullamento della sentenza per manifesta illogicità della stessa
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

appaiono
I motivi di ricorso proposti, risolvendosi in mere asserzioni,
inammissibili in considerazione della loro assoluta genericità ed aspecificità a
fronte delle decisioni dei giudici di merito logicamente e congruamente
motivate e che hanno preso in considerazione tutti i profili della vicenda,
peraltro assolutamente chiara nei suoi elementi fattuali, che ha visto il
Borrelli sorpreso a vendere cocaina a diversi soggetti e trovato
successivamente in possesso di altre diciassette dosi della medesima
sostanza.

Data Udienza: 16/07/2014

4.

5.

Vanno comunque esaminati i profili di novità, rilevanti ai fini della presente
fattispecie, alla luce della novellazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1014 – nonché degli
interventi normativi ad essa seguiti, introdotti per porre rimedio alle criticità
conseguenti alla pronuncia del giudice delle leggi ed a ripristinare
sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la normativa in vigore alla data
di pubblicazione della decisione stessa.
In particolare il comma 5 dell’art. 73 era stato già modificato dal decreto
legge n. 146 del 2013 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10;
un’ulteriore modifica è stata poi apportata dalla legge n. 79 del 16 maggio
2014, consistita nella mitigazione della risposta sanzionatoria (reclusione da
sei mesi a quattro anni e multa da C 1032,00 ad C 10.329,00), senza alcuna
distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pesanti”, distinzione, invece, ormai
tornata in vigore per i fatti non lievi, a seguito del richiamato intervento del
giudice delle leggi e che, nell’originaria formulazione dell’art. 73 del T.U.,
connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità.
Tale ultima disciplina – a differenza di quella di cui alla legge n. 10 del 2014 deve indubbiamente ritenersi più favorevole rispetto a quella vigente all’epoca
del commesso reato (che prevedeva una pena edittale maggiore sia nel
minimo che nel massimo) e che ha comportato per il caso di specie
l’irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non più “legali”
La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rigetto di ogni ulteriore censura e con rinvio per nuovo
esame sul punto alla Corte d’Appello di Napoli, dovendosi effettuare una
nuova globale valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo alla entità
della pena da infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli
(valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; in questo senso
tra le altre, Sez. 6, n. 12707 dedl 2009, Rv 243685). Resta ferma ex art. 624
c.p.p. l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel
resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Francesco Maria

mpi)

IL PRESIDENTE
nino Zecca)
(dott. Ga

4,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rv Sezione Penale

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