Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35282 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35282 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA FRANCO N. IL 17/10/1963
avverso la sentenza n. 2961/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /9~,tle›
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/07/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. De Rosa Franco veniva condannato dal GIP del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio
celebrato con il rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia, perché ritenuto colpevole di
violazione della legge sugli stupefacenti, in relazione a detenzione illecita e cessione di hashish

e marijuana (in Napoli il 6 novembre 2011).

2. La Corte d’Appello di Napoli, confermava le statuizioni nei confronti del De Rosa.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato predetto, tramite il difensore, deducendo con
formulazione meramente enunciativa, vizio di motivazione in ordine al “rigetto della principale
richiesta difensiva di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad esclusivo uso
personale” (così testualmente si legge nell’atto di impugnazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminare all’esame del motivo di ricorso, è la valutazione del “dictum” di cui alla nota e
recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Tale decisione, per quanto qui
rileva, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis della legge 21 febbraio 2006
n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza sono stati commessi i fatti concernenti la
violazione della legge sugli stupefacenti, relativamente a sostanza del tipo hashish e
marijuana, contestati all’imputato; in relazione a tali fatti, a seguito della citata dichiarazione
di incostituzionalità, e come dalla Corte costituzionale espressamente affermato, trova
applicazione l’art. 73 del DPR 309/90 e relative tabelle nella formulazione precedente le
modifiche apportate con le disposizioni ritenute incostituzionali, con il ripristino del differente
trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le droghe leggere e le droghe pesanti;
l’intervento abrogativo della Corte costituzionale ha riguardato non tanto la norma
incriminatrice ma il trattamento sanzionatorio applicabile, che per le c.d. droghe “leggere”
risulta modificato in senso senz’altro più favorevole sia perché quello che era il precedente
minimo edittale è divenuto il massimo consentito, sia perché lo stesso determina un più
favorevole computo del termine di prescrizione del reato; a norma dell’art. 136 della
Costituzione, quando una norma è dichiarata incostituzionale la stessa cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, disposizione che trova un limite solo
nel caso di rapporti esauriti; la modifica del quadro normativo così intervenuta richiede la
valutazione delle concrete situazioni giudicate ed oggetto di ricorso davanti a questa Corte alla

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luce dei principi relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dagli artt. 25 Costituzione,
7, par. 1, Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e 2 codice penale (occorrendo, in
particolare, tenere presente l’ interpretazione della Corte EDU del predetto art. 7, par. 1,
della citata Convenzione europea, secondo cui il medesimo è comprensivo anche del diritto
dell’imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che
prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza [sentenza Scoppola

ricorso atteso che, secondo un condivisibile orientamento di questa Corte, nel giudizio di
cassazione è rilevabile di ufficio, nonostante la inammissibilità del ricorso, anche la nullità
sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo alla determinazione del trattamento
sanzionatorio in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma
attinente alla determinazione della pena (sez. VI, n. 21982 del 2013, Rv. 255674), ed
essendosi altresì ritenuto che, a seguito di declaratoria di incostituzionalità di norma
concernente la determinazione della pena, anche in caso di sentenza passata giudicato è
possibile rimodulare il trattamento sanzionatorio ad opera del giudice dell’esecuzione (sez. I, n.
977 del 2011, Rv. 252062: conf., Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012 Cc. – dep. 22/05/2012 Rv. 253338; si veda anche Sez. Un. n. 18821 del 24/10/2013 Cc. – dep. 07/05/2014 – imp.
Ercolano).
Da quanto sopra detto deriva che per i reati commessi dopo il 28.2.2006 (data di entrata in
vigore della n.49/2006 c.d. legge Fini-Giovanardi) – e, con riferimento all’ipotesi di cui al
quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 che qui non rileva, prima del 24.12.2013 [data di
entrata in vigore dell’art. 2 del di. 23 dicembre 2013 n.146 convertito, con modificazioni, in I.
21 febbraio 2014 n.10, cui ha fatto seguito poi il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (in Gazz. Uff. n. 115 del 20 maggio 2014,
Serie Generale)] – dovrà essere applicata: 1) nel caso di reati concernenti le droghe pesanti, la
norma dichiarata incostituzionale (ossia l’art. 73 co. 1, nella formulazione della legge del 2006,
c.d. Fini-Giovanardi) in quanto la stessa prevede una pena (da 6 a 20 anni) inferiore nel
minimo a quella (da 8 a 20 anni) della precedente legge del 1990, c.d. Iervolino -Vassalli ed è
pertanto più favorevole per l’imputato; 2) nel caso di reati concernenti le droghe leggere, la
legge Iervolino-Vassalli in quanto la pena per tali ipotesi previste (da 2 a 6 anni) è inferiore a
quella (da 6 a 20 anni) prevista dalla legge Fini-Giovanardi del 2006; occorre sottolineare che
con riguardo a tale ipotesi quello che era il precedente massimo edittale è divenuto ora il
minimo e che la modifica comporta la applicazione di un diverso e più breve termine di
prescrizione del reato.

3

C/Italia; Corte cost.210/2013]). A ciò non sarebbe di ostacolo nemmeno la inammissibilità del

2.

Muovendo da tali premesse, e venendo alla situazione in esame – ferma restando

l’affermazione di colpevolezza pronunciata nei confronti del ricorrente, con conseguente
irrevocabilità di detta statuizione ai sensi dell’art. 624 c.p.p. – l’impugnata sentenza,
nonostante l’inammissibilità della dedotta ed unica doglianza, in quanto formulata in maniera
generica ed assertiva, deve essere dunque annullata nei confronti del ricorrente limitatamente
al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per

3. Il ricorso va nel resto rigettato.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto
ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità dell’imputato.
Roma, 16 luglio 2014
Il Ccnsigliere estensore

Il Presidente
( Gaetanino Zecca )

(Vincenzo Romis)

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione. Penale

nuovo esame sul punto.

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