Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35280 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35280 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAMILLERI SAMUELE N. IL 14/07/1991
avverso la sentenza n. 415/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 04/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per J

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ekt:

Udito, per la parte ci

Data Udienza: 16/07/2014

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Gela condannava Camilleri Samuele ala pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00
di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 334 c.p., e per una serie di episodi di guida senza
patente di motocicli Piaggio “Liberty” 150 e 125, con l’aggravante, per il reato di guida senza patente,
della cd. recidiva infrabiennale.
A seguito di rituale gravame dell’imputato, la Corte d’Appello di Caltanissetta assolveva il Camilleri dal
delitto e rideterminava la pena per le residue violazioni dell’art. 116 del codice della strada in mesi tre
di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.

della recidiva infrabiennale – con conseguente applicazione anche della pena detentiva
dell’arresto – sulla scorta delle relazioni e delle dichiarazioni dei verbalizzanti operanti e delle
“sostanziali ammissioni fatte dall’imputato il giorno successivo in ordine agli episodi
commessi in data 18.1.2010” (pag. 3 della sentenza d’appello).
Ricorre per cassazione l’imputato, dolendosi della ritenuta configurabilità dell’aggravante
sotto un duplice profilo: a) l’aggravante avrebbe potuto essere ritenuta sussistente solo in
relazione ad un eventuale precedente passato in giudicato e risultante dal casellario, nella
specie invece inesistente; b) in ogni caso la recidiva infrabiennale mai avrebbe potuto
essere valutata con riferimento alla prima delle violazioni ritenute in continuazione.
E’ stata depositata memoria a sostegno del proposto ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Erroneamente i giudici di merito hanno
ritenuto configurabile l’aggravante della recidiva infrabiennale per il reato di guida senza
patente – con conseguente applicazione anche della pena detentiva – muovendo dal rilievo
della reiterazione dell’infrazione in un ristretto arco temporale.
L’aggravante in argomento, invero, è configurabile esclusivamente nel caso di reiterazione
del reato nel biennio dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna per
la medesima violazione; nella concreta fattispecie, dal certificato penale in atti allegato al
fascicolo processuale trasmesso a questa Corte non si rileva alcuna condanna per guida
senza patente tra i precedenti a carico del Camilleri.
L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte d’Appello
di Caltanissetta che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
Va dichiarata, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., l’irrevocabilità dell’affermazione di colpevolezza
del Camilleri.

P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio statuito, e rinvia
per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Caltanissetta, altra Sezione.
Irrevocabili ex art. 624 c.p.p. le altre statuizioni.
Il P, fi-sidente

Roma, 16 luglio 2014
Il Co sigliere estensore

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(Vncenzo Romisho
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nino Zecca)

Per la parte che in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva sussistente l’aggravante

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSI- TO IN CANCELLERIA

– 8 AGO, 2014
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. =CNA=
Dott Giovanni R

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