Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35278 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35278 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE NARDI SIMONE N. IL 03/11/1974
avverso la sentenza n. 2384/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per)() mujudi434,4 Qf e ou

Udito, per la parte civile, PAvv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 16/07/2014

ta l., 111

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 18.3.2013, la Corte d’appello di Venezia ha integralmente confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Treviso in data 16.6.2011, con la quale,
all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, De Nardi Simone è stato condannato alla
pena di quattro mesi di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda,con i benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di due anni, essendo stato
colto alla guida della propria vettura in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto so-

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
due motivi di doglianza.
2.1

Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione

all’art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, e dell’art. 192 c.p.p., comma 2, nonché vizio di motivazione. In particolare, si duole che la corte territoriale abbia riconosciuto la condizione di alterazione psico-fisica al momento del fatto, per effetto dell’assunzione di sostanze stupefacenti,
esclusivamente sulla base di tre atti di indagine: a) il certificato medico relativo agli esami tossicologici effettuati presso l’Ospedale di Castelfranco Veneto il 9 novembre 2010 (esami delle
urine); b) il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, redatto dai Carabinieri del Comando
della Stazione di Istrana 1’8 novembre 2010; c) il verbale di perquisizione redatto dai medesimi
il 9 novembre 2010; ad avviso del ricorrente detti elementi non darebbero la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non risultando smentita la versione difensiva offerta al vaglio dei giudici di merito, anche laddove l’imputato ha sostenuto che la sua agitazione e la sua sudorazione ben potevano esser state causate dalle modalità dell’azione della P.G.
operante. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge per aver la Corte
d’Appello rigettato la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica
utilità, muovendo dall’erroneo rilievo che sarebbe stato onere dell’imputato indicare una struttura idonea presso la quale espletare il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il primo motivo di ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità sotto il profilo della

mancanza di specificità. Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini
della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici
esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma
2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione
delle sostanze (Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv.
234464).
Nel caso di specie, la corte d’appello correttamente ha sottolineato come la prova della guida in
2

stanze stupefacenti (in Morgano,1 18.11.2010).

stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, da parte del De Nardi,
dovesse ritenersi raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi probatori, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di sostanze
stupefacenti, in particolare le condizioni in cui si presentava il De Nardi al momento del controllo; a ciò dovendo aggiungersi il rinvenimento a bordo dell’auto di attrezzi solitamente utilizzati per l’assunzione di stupefacenti (una siringa sporca di sangue, pezzi di nylon e laccetti in
metallo, una cannuccia, oggetti il cui possesso non era stato nemmeno contestato dall’imputa-

Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità
della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo
stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2
dello stesso articolo – attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo
la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032) la stessa non ha ritenuto indispensabile l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell’alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti
biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato (Cass.,
Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798). Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte
dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha
affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei
due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento
della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma
gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (C.
Cost., ord. n. 277/2004; Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798, cit).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente,
ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto. È appena il caso di evidenziare come gli
elementi sintomatici (nonché fattuali, costituiti dagli oggetti rinvenuti all’interno dell’auto di cui
si è sopra detto) nella specie valorizzati dalla corte territoriale, sono stati da quest’ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e
logicamente lineare.

2. Per quel che riguarda il secondo motivo, certamente non sono condivisibili le considerazioni
sviluppate dal giudice di appello circa l’asserito onere per l’imputato di indicare nel dettaglio le
modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto; ed invero, secondo
l’orientamento ormai consolidatosi all’interno di questa Sezione – dopo una iniziale oscillazione – ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria irrogata per il predetto reato

3

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to).

con la sanzione del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla legge che l’imputato debba
indicare l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione: la legge non impone
all’imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatono sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sui giudice che si determini a
disporre il predetto beneficio (in termini, “ex plurimis”, Sez. 4, n. 19162 del 03/04/2012
Ud. – dep. 18/05/2012 – Pontello, Rv. 252684; conf.

Sez. 4,

n. 4927 del 02/02/2012

2.1. Ciò premesso, mette conto sottolineare che al De Nardi era stato concesso dal primo giudice il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Orbene è jus receptum che sussiste incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. Sez. 4, n. 1755 del
19/11/2013 Ud. – dep. 16/01/2014 – Rv. 258183); di tal che, è stato precisato che la richiesta
del lavoro di pubblica utilità comporta la rinuncia implicita alla sospensione della pena precedentemente concessa

(Sez.

3,

n.

20726

del 07/11/2012 Ud. – dep. 14/05/2013 –

Rv. 254996).
Dunque, deve ritenersi che il De Nardi, nel chiedere l’applicazione della sanzione del lavoro di
pubblica utilità, abbia inteso rinunciare alla sospensione condizionale della pena, laddove ha
precisato, come si rileva dai motivi di appello, che “nella malaugurata ipotesi di una sentenza
di condanna, in subordine all’applicazione della già concessa sospensione condizionale della
pena, non si può che chiedere la sostituzione detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità[…..]”.
La eventuale concessione del lavoro di pubblica utilità comporterà, dunque, la esclusione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nei termini sopra precisati l’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, limitatamente
alla questione concernente la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per
nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che si atterrà ai principi dianzi enunciati.
3. Il ricorso va nel resto rigettato, con conseguente irrevocabilità, ai sensi dell’art. 624 c.p.p.,
dell’affermazione di colpevolezza.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza limitatamente alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Venezia, altra Sezione.
Fermo il resto ex art. 624 c.p.p.
Roma, 16 luglio 2014
Il C nsigliere estensore
(V ncenzo Romis)
I

Il Presidente
( Ga nino Zecca )

Ud. – dep. 08/02/2012 – Ambrosi, Rv. 251956).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
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