Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35278 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35278 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STRATULAT IURIE N. IL 26/09/1971
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTA’ di TREVISO, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/06/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2013, il Tribunale di Treviso rigettava la

probatorio emesso dalla Procura presso il Tribunale di Treviso ed avente ad
oggetto una patente di guida, in relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen..
L’indagato aveva falsamente denunciato lo smarrimento del documento in
Romania ed aveva ottenuto dalla Motorizzazione civile italiana il nuovo
documento, oggetto del provvedimento di sequestro.
2. Contro l’ordinanza propone ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore,
avv. Federico Vianelli, deducendo la violazione dell’art. 606, lettera C, cod. proc.
pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con
riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., poiché a suo giudizio il
Tribunale ha errato nel ritenere sussistere il fumus del delitto di falso, con
riferimento all’elemento soggettivo, giacchè l’indagato intendeva solamente
porre in essere un iter normativamente prescritto e non voleva compiere una
falsa attestazione. Inoltre il ricorrente deduce di aver rappresentato tali
circostanze nell’udienza di cui all’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. e che il
Tribunale non ne ha tenuto conto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni
unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione
contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è
ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia
gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,
Rv. 239692). Nella specie non ricorre nè una ipotesi di violazione di legge nè

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richiesta di riesame proposta da Stratulat lune, avverso il decreto di sequestro

l’altra, di apparenza della motivazione, sicché va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso.
1.2 In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a
verificare l’astratta sussistenza del reato ipotizzato, valutando quindi il fumus
commissi delicti sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che
non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza

fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella
tipica (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 33873 del 07/04/2006, Moroni, Rv. 234782).
La necessità di una siffatta verifica è, del resto, postulata dallo specifico obbligo
dello stesso giudice del riesame di motivare in ordine alla sussistenza della
concreta finalità probatoria (perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti),
del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato (cfr. Sez. Un. n.
5876 del 28.1.2004, rv 226713), essendo sin troppo evidente che la
rappresentazione argomentativa delle finalità probatorie del sequestro di un
corpo di reato presupponga, di necessità, che sia ragionevolmente ipotizzabile il
reato al quale quel corpo si riferisca.
1.3 Quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, oggetto del
motivo di ricorso, va confermato il principio per cui il sequestro è legittimamente
disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto,
indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico,
atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura
cautelare reale (Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415); nè il
ricorrente ha argomentato l’insussistenza ictu °culi dell’elemento soggettivo del
reato ascritto (unica situazione in cui, per alcuna giurisprudenza di questa Corte,
il difetto dell’elemento psicologico potrebbe rilevare anche in sede cautelare
reale: Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521, che richiama la
giurisprudenza costituzionale in materia: Corte cost., ord. n. 153 del 2007),
sollecitando invece la ponderazione del merito dell’accusa e quindi della sua
fondatezza, preclusa al giudice del riesame (Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007,
Citarella, Rv. 236474).
2. Consegue da quanto sopra l’inammissibilità del ricorso; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n.

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con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al

186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende,
di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in €1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2013
Il consigliere estensore

spese processuali e della somma di €1.000,00 in favore della Cassa delle

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