Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35277 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35277 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
Nei confronti di :
PATRASCU CARMEN
avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI BERGAMO in data 18/07/13
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio nella parte in cui si omette la confisca e di disporre la confisca
medesima
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 18 luglio 2013, il GIP presso il Tribunale di
1.
Bergamo applicava a Patrascu Carmen la pena di mesi tre di arresto ed € 750,00 di
ammenda (pena poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità) per il reato di guida in
stato di ebbrezza, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di
guida per la durata di un anno.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PG lamentando la inosservanza o
2.
erronea applicazione della legge penale, per aver il Tribunale omesso di applicare la
confisca del veicolo, nonché in relazione all’intervenuto riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, relativamente al primo motivo, concernente l’omessa confisca del veicolo,
3.
è fondato.
Osserva la Corte : la disposizione normativa di cui all’art. 186 C.d.S. è stata
parzialmente modificata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, recante
“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. In particolare, lo specifico richiamo
nell’art. 186, come novellato, all’art. 224 ter C.d.S., introdotto dalla richiamata L.
n. 120 del 2010 (intitolato “Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo
in conseguenza di ipotesi di reato”), fa fondatamente ritenere, alla stregua di una

Data Udienza: 16/07/2014

4.

P. Q.M.

interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la
più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza (nonché per il reato di rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest e di guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope), è ora
qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, come in precedenza,
sciogliendo dubbi interpretativi, era stato affermato da questa Corte (Sez. Un. 25
febbraio 2010, Rv. 247042) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 196/2010).
Dunque, il legislatore operando una specifica scelta, ha optato per la natura
amministrativa della confisca di cui all’art. 186 C.d.S. in riferimento alle ipotesi di
reato sopra ricordate. Ma, pur con l’entrata in vigore della ennesima modifica al
C.d.S., è rimasto fermo l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge anche
prima dell’ultima novella di cui alla L. n. 120 del 2010, in quanto introdotto con la
riforma del 2008) per il giudice di disporre la confisca (quale sanzione
amministrativa accessoria, al pari della sospensione della patente di guida) nel caso
di sentenza di condanna o di applicazione della pena per quei reati per i quali la
stessa è prevista dalla legge quale ulteriore conseguenza.
Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione (obbligatoria) della
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice dispone la
confisca con sentenza che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto
competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2, come novellato), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Nè rileva che il veicolo oggetto della
confisca non sia stato sottoposto a sequestro (come nel caso in esame). In effetti,
la trasformazione della natura giuridica del vincolo reale da penale ad
amministrativo non implica la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n.
689 del 1981, art. 1, in tema di sanzioni amministrative.
Invero, il citato art. 1 recita “nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione”, quest’ultima da intendersi, ovviamente,
“amministrativa”. Ma la violazione, per il caso che ci occupa (art. 186 C.d.S.,
comma 2, lett. c)), non integra un’ipotesi di condotta illegale amministrativa, ma
esclusivamente penale, solo che per essa si applica anche una sanzione che ha
natura amministrativa (confisca).
Quanto alli addotto motivo di censura concernente le attenuanti generiche lo stesso
non è fondato in rapporto alla peculiarità del rito alternativo con cui è stata definita
la posizione processuale dell’imputata e, per tanto, il ricorso deve essere sul punto
rigettato. Invero la sentenza impugnata ha ratificato, apprezzando la congruità
della concordata pena, un accordo sanzionatorio delle parti che, in difetto di patenti
illegalità (e certamente illegale non è la pena in concreto applicata alla Patrascu),
non può essere caducato dal sovraordinato ufficio del pubblico ministero, il cui
rappresentante di primo grado ha concluso l’intervenuto accordo sanzionatorio, ivi
inclusa la concessione in favore dell’imputato delle circostanze attenuanti generiche
( cfr. Sez. 6, n. 42837 del 14/05/2013 , Rv. 257146 ; Sez. 6,19.2.2004 n. 18385,
Rv. 228047; Cass. Sez. 6, 28.3.2007 n. 37949, Rv. 238087).
È appena il caso di osservare, infatti, anche in ragione della natura semplificata
della motivazione propria di una sentenza applicativa della pena (ex plurimis: Cass.
Sez. 4, 21.4.2010 n. 31392, Amariei, Rv. 248198), che il giudice di merito ben
avrebbe potuto non soltanto omettere in sentenza la specifica indicazione delle
ragioni legittimanti le riconosciute attenuanti generiche ovvero altrimenti motivare
la concessione di dette attenuanti con evenienze diverse o additive rispetto alla sola
assenza di precedenti penali dell’imputato, atteso che l’art. 62 bis c.p., comma 3
preclude detta concessione unicamente quando l’incensuratezza del giudicabile sia
“per ciò solo” posta a suo fondamento (cfr. Cass. Sez. Fer., 20.8.2009 n. 33473,
Rv. 244600).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente
alla omessa confisca dell’autovettura BMW, targata EG 108 FN, confisca che può
essere disposta direttamente dalla Corte conseguendo per le ragioni esposte detta
sanzione direttamente dalla legge, mentre il ricorso va nel resto rigettato.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di omessa confisca
della autovettura BMW tg. EG 108 FN, confisca che applica. Rigetta nel resto..
Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

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