Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35276 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35276 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
CIARELLI FRANCESCA n. il 16.12.1968
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA in data 08/10/12
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello che ha chiesto
l’annullamento con rinvio

1.

2.

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata è stata confermata la sentenza emessa in data 16
settembre 2010 dal Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, appellata da
Ciarelli Francesca. Quest’ultima era stata ritenuta – con riconoscimento dell’ipotesi
attenuata di cui al comma 5- colpevole del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis
d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto ai fini di spaccio grammi 10,8 pari a grammi
4.199 di principio attivo di cocaina con la recidiva di cui al comma 4 ritenuta
equivalente
Avverso tale decisione ha proposto a mezzo del proprio difensore ricorso in
cassazione la Ciarelli denunciando con un unico motivo la violazione di legge in
relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il motivo proposto relativo al trattamento sanzionatorio resta assorbito dalle
questioni concernenti il novum normativo, rilevante ai fini della presente fattispecie,
alla luce della novellazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e della sentenza
della Corte costituzionale n. 32 del 1014 – nonché degli interventi normativi ad essa
seguiti, introdotti per porre rimedio alle criticità conseguenti alla pronuncia del
giudice delle leggi ed a ripristinare sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la
normativa in vigore alla data di pubblicazione della decisione stessa.

Data Udienza: 16/07/2014

Tale ultima disciplina – a differenza di quella di cui alla legge n. 10 del 2014 – deve
indubbiamente ritenersi più favorevole rispetto a quella vigente all’epoca del
commesso reato (che prevedeva una pena edittale maggiore sia nel minimo che nel
massimo) e che ha comportato per il caso di specie l’irrogazione di una sanzione
sulla base di parametri oggi non più “legali”
4.

La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rigetto di ogni ulteriore censura e con rinvio per nuovo esame
sul punto alla Corte d’Appello di Perugia, dovendosi effettuare una nuova globale
valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo alla entità della pena da
infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli (valutazione di merito non
consentita in sede di legittimità; in questo senso tra le altre, Sez. 6, n. 12707 dedl
2009, Rv 243685). Resta ferma ex art. 624 c.p.p. l’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio stabilito e
rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia,

Così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

In particolare il comma 5 dell’art. 73 era stato già modificato dal decreto legge n.
146 del 2013 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10; un’ulteriore modifica è
stata poi apportata dalla legge n. 79 del 16 maggio 2014, consistita nella
mitigazione della risposta sanzionatoria (reclusione da sei mesi a quattro anni e
multa da C 1032,00 ad C 10.329,00), senza alcuna distinzione tra “droghe leggere”
e “droghe pesanti”, distinzione, invece, ormai tornata in vigore per i fatti non lievi,
a seguito del richiamato intervento del giudice delle leggi e che, nell’originaria
formulazione dell’art. 73 del T.U., connotava anche il trattamento sanzionatorio per
i fatti di lieve entità.

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