Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35274 del 30/05/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35274 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INNOCENTE GIACOMO N. IL 24/09/1965
avverso la sentenza n. 7332/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/senttéle conclusioni del PG Dott. (4h9 Y4AJ1,01/ 9 (
Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 30/05/2013
Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Innocente Giacomo avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in
data 7 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto contro la
sentenza del Tribunale di Napoli- sezione distaccata di Pozzuoli- di condanna in ordine ai reati di furto e
tentato furto aggravato, commessi il 13 dicembre 2005, con addebito di recidiva.
Deduce l’inosservanza dell’articolo 601 Cpp dovuta al fatto che l’inammissibilità era stata dichiarata con
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta
infondatezza: infatti, secondo la costante giurisprudenza, l’inammissibilità dell’appello pronunciata secondo
la disciplina dell’articolo 591 comma due Cpp che non prevede la partecipazione dell’interessato, a
prescindere dalla forma assegnata al provvedimento che conclude la fase.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Come esattamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nella requisitoria scritta, la
giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello non
richiede l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita
non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all’art. 591, comma secondo, cod. proc. pen.,
la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia “anche d’ufficio” (Rv. 251565; Conformi: N.
4347 del 1993 Rv. 196757, N. 3738 del 2000 Rv. 218354, N. 34820 del 2001 Rv. 219802).
Ne consegue che il potere del giudice dell’appello di decidere de plano non è inficiato dal fatto che il
provvedimento adottato abbia avuto la intestazione di “sentenza” anziché di “ordinanza” essendo decisiva
la natura sostanziale del provvedimento ( vedi analogamente rv 249720; rv 233748).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 30 maggio 2013
il Cons. est.
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L 4/r)‹eiLQ-Q-91-J
Depositata in Cancelleria
Roma, lì
sentenza, ma senza la previa instaurazione del contraddittorio mediante citazione.