Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35272 del 28/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35272 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PANNONE ANTONIETTA N. IL 27.03.1969
avverso la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI AFRAGOLA in data 9
aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Gianluigi Pratola che ha chiesto il rigetto del
ricorso. E’ presente per la ricorrente l’avvocato Graziella Colaiacomo in sostituzione
dell’avvocato Paolo Maria Di Napoli che si riporta ai motivi del ricorso di cui chiede
l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza Pannone Antonietta veniva condannata alla pena di €
2.500,00 di ammenda per il reato di guida senza patente.
2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione- la Pannone deducendo il
travisamento della prova nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e
del beneficio della sospensione condizionale della pena.
1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Sostiene la ricorrente che ricorrerebbe nella fattispecie un assoluto e incofutffeabile
travisamento della prova, quanto al dedotto stato di necessità della Pannone
consistente nel dover quest’ultima accompagnare d’urgenza la figlia presso il
nosocomio, in ragione di acuti dolori determinati dallo stato di gravidanza avanzata in
cui ella si trovava, circostanza che sarebbe stata comprovata da produzione
documentale
Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Osserva la Corte: la gravata sentenzacontrariamente a quanto sostenuto- ha preso in considerazione la dedotta situazione,
motivando congruamente sul punto : “…. Non risulta prodotta alcuna documentazione
attestante una condizione di pericolo per la gestante o per il figlio, né la impossibilità
per la prima di condurre un’autovettura. Anche nel caso in cui fosse stata data tale
prova, resterebbe in ogni caso del tutto indimostrato il carattere indifferibile della visita
e l’impossibilità per la Patriciello (la figlia dell’odierna ricorrente) di rivolgersi ad altri
accompagnatori”. Ed invero lo stato di necessità non può essere invocato da colui che
guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo altrimenti,
sicché l’esimente di cui all’art. 54 c. p. non è applicabile quando non sia stata
Data Udienza: 28/02/2014
dimostrata l’assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per
provvedere all’opera di soccorso.
In ogni caso la valutazione della situazione concreta rientra nei compiti del giudice di
merito, comportando un apprezzamento in punto di fatto inammissibile in questa sede.
4. Il gravame appare invece fondato con riferimento all’ulteriore motivo. Nonostante
l’espressa richiesta formulata in sede di conclusioni, infatti, la gravata sentenza, pur
sottolineando l’assenza di precedenti penali a carico della Pannone, ha omesso ogni
motivazione in ordine e alle circostanze attenuanti generiche ed al beneficio della
sospensione condizionale della pena.
5. La impugnata sentenza va pertanto annullata limitatamente alla assenza di motivazione
in punto di diniego delle attenuanti generiche e di diniego della sospensione
condizionale della pena. Mit,
1,142,t,R,
et.
Ceetp
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla assenza di motivazione in punto di
diniego delle attenuanti generiche e di diniego della sospensione condizionale della
pena. Rigetta nel resto,
Così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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P.Q.M.