Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35271 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35271 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
TEOLATO MICHELE N. IL 26.01.1973
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA in data 26 novembre 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del
rtcorso; è presente per il ricorrente l’avvocato Riccardo Riedi del foro di roma in sostituzione
dell’avvocato Berardi che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 novembre 2012 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza pronunciata in data 14 dicembre 2010 dal GUP presso il
Tribunale di Padova, appellata da Teolato Michele, dichiarava la nullità della appellata
sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis del C.d.S. e per l’effetto, riconosciute le
attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta al Teolato a mesi due di arresto ed €
1.000.00 di ammenda. Riduceva altresì la sanzione della sospensione della patente di
guida a mesi dodici. Il Teolato era stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di
guida in stato di ebbrezza nonché in stato di alterazione psico-fisiaca correlato all’uso di
sostanze stupefacenti (imputazione da cui veniva assolto in primo grado)
2. Avverso tale decisione propone ricorso in cassazione il Teolato a mezzo del proprio
difensore deducendo la violazione degli artt. 464, comma 1, 441 comma 1, 421 comma
3, 442 comma 1 bis, 191 c.p.p. per aver dichiarato la Corte territoriale l’inutilizzabilità
della consulenza di parte presente nel fascicolo utilizzabile per la decisione; la violazione
da parte del giudice di appello dell’art. 604, comma 1 c.p.p. per aver dichiarato la
nullità parziale della sentenza di primo grado afferente una circostanza aggravante ad
effetto speciale non contestata, senza trasmettere gli atti al giudice di primo grado o
comunque senza effettuare alcun giudizio di bilanciamento con le riconosciute
circostanze attenuanti generiche; la violazione da parte del giudice di appello dell’art.
597, comma 3 c.p.p. nell’aver determinato il giudice di appello ex art. 133 c.p. una
pena base di specie pecuniaria in misura maggiormente afflittiva di quella determinata
dal giudice di prime cure, in assenza di appello del PM; la violazione da parte del giudice

1.

Data Udienza: 14/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di gravame è inammissibile per l’assorbente considerazione che il
ricorrente formula invero solo astratte censure in merito all’operato della corte
territoriale senza in alcun modo precisare contenuto, rilevanza ed in particolare
“decisività” della richiamata consulenza di parte.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo. Ed invero la
decisione della corte territoriale che ha dichiarato la nullità parziale della sentenza di
prime cure nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di una circostanza aggravante
(l’aver causato un incidente stradale) mai contestata, è conforme ai principi di questa
Corte, secondo cui l’espressa esclusione da parte dell’art. 441 c.p.p., comma 1 della
disposizione dell’art. 423 c.p.p. dal novero delle norme applicabili impedisce che nel
giudizio abbreviato il pubblico ministero possa contestare una circostanza aggravante
ovvero modificare l’imputazione, in quanto il giudizio deve svolgersi secondo la sua
tipica struttura, quindi allo stato degli atti, con la conseguente immutabilità
dell’originaria contestazione. Il riconoscimento di una circostanza aggravante che non
avrebbe potuto essere oggetto di contestazione suppletiva, perché vietata dal citato art.
441 c.p.p., determina la parziale nullità della sentenza di condanna pronunciata all’esito
del giudizio abbreviato introdotto con richiesta non condizionata (Sez. 4^, 14 febbraio
2007, n. 12259, Biasotto; Sez. 6^, 27 novembre 2007, n. 47568, Luddeni). Di scarsa
comprensibilità, atteso il decisum della Corte territoriale, appare poi la seconda parte
del motivo in questione con cui si lamenta la mancata effettuazione del giudizio di
bilanciamento fra la suddetta aggravante e le riconosciute attenuanti generiche
4. Fondati appaiono invece i motivi di gravame relativi al trattamento sanzionatorio,
avendo da un lato la Corte territoriale determinato la pena pecuniaria base in € 1500,00
di ammenda (a fronte degli € 1050,00 di cui alla sentenza di primo grado) violando, in
assenza di impugnazione del PM, il divieto di reformatio in pejus, dall’altro omesso di
provvedere alla riduzione obbligatoria di un terzo della pena ex art. 442 comma 2 c.p.p.
sulla pena circostanziata determinata in via finale.
5. Conseguentemente la impugnata sentenza va annullata limitatamente alle statuizioni
relative al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per
nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni relative al trattamento
sanzionatorio e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame sul punto.
Rigetta nel resto,
Così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

di appello dell’art. 442 comma 2 c.p.p. per non aver operato sulla pena circostanziata
determinata in via finale, la riduzione obbligatoria di un terzo della medesima
nell’ambito del giudizio abbreviato.

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