Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35270 del 05/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35270 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Marrandino Paolo, nato a S. Maria C.V. il 10.2.73
Perfetto Santo, nato a Napoli il 25.2.71
imputati artt. 110, 624, 625 c.p.

,

avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 6.11.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Visto il parere scritto del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto una declaratoria di
inammissibilità di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con il provvedimento impugnato,
ai ricorrenti è stata applicata ( a Marrandino) la pena di anni 1, mesi 4 di reclusione e 180 C di
multa (a Perefetto) la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e 200 C di multa in ordine al reato di
cui agli artt. 110, 624, 625 c.p. perché, in concorso tra loro – con violenza e su cosa esposta
per necessità alla pubblica fede – si sono impossessati dell’autovettura, e di quanto in essa
contenuto, di proprietà di Ianniello Sandra.

Data Udienza: 05/08/2014

2. Motivi del ricorso – Le presenti impugnazioni muovono la critica che non sia stato
motivato adeguatamente il profilo dell’attribuibilità del fatto agli imputati e che, comunque, a
riguardo, si sia provveduto in maniera manifestamente illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati e, quindi

A prescindere dalla loro genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole sufficienti a
va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il giudice
dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05, P.M. in
proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto, operata in
sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo raggiunto
dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez. III 18.6.99,
Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633), non è necessario che il giudice dia conto della esclusione di tale causa,
“essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giuste le censure difensive, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., su un accurato
riepilogo di quanto accertato nel corso del giudizio. In particolare, ha sottolineato che gli
odierni ricorrenti sono stati sorpresi a bordo dell’autovettura rubata dopo che avevano cercato
di sottrarsi ad un controllo ad un posto di blocco ed avevano dato vita ad un inseguimento per
circa 10 km. All’esito, essi avevano anche ammesso il furto e gli addebiti loro mossi.
Evidente, quindi, la – più che sufficiente – adeguatezza della motivazione impugnata
che si sottrae, perciò, a qualsivoglia censura.
giustificare la presente pronunzia)

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1500 €.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 €.

Così deciso il 5 agosto 2014
Il Presidente

3.
Motivi della decisione inammissibili.

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