Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35268 del 29/07/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35268 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Falzone Alessandro, nato il 5.1.1973; Ciobanu Dmitri,
nato il 27.2.1989; Hretu Robert Mihai, nato il 9.11.1987; Cirjan Cosmin
Constantin, nato il 21.12.1987, avverso la sentenza del GIP del Tribunale di
Savona del 31.10.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Fabrizio Di Marzio; lette le conclusioni del sostituto procuratore generale
Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
Falzone Alessandro, Ciobanu Dmitri, Hretu Robert Mihai e Cirjan Cosmin
Constantin ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata loro
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. e,
chiedendone l’annullamento, deducono: il Falzone, errata qualificazione del
fatto, sussunto nella fattispecie dell’art. 648 c.p, anziché in quella dell’art. 624
bis c.p.; gli altri illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al
giudizio sulla penale responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, ritenuto
eccessivo.
Il ricorso del Falsone è tardivo (essendo stato presentato in data 21.11.2013,

Data Udienza: 29/07/2014

oltre il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
per il caso di specie, trattandosi di sentenza pronunciata in camera di
consiglio in data 31.10.2013). Esso è inoltre, e trattasi di ragione comunque
assorbente, manifestamente infondato, avendo il giudice già recepito in
sentenza la qualificazione del fatto prospettata dalle parti nel loro accordo (e
oggi nuovamente richiesta in ricorso, nonostante l’intervenuto accoglimento
della richiesta in tal senso formulata nella decisione impugnata).

lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondati.
Questa Corte ha stabilito che la sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti, escludendo – come avvenuto nel caso di specie che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc.
pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass.
pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071). Il che non risulta nel caso
dis pecie.
Inoltre, e venendo al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che – sempre
secondo la giurisprudenza di legittimità – la richiesta di applicazione della pena
e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, un negozio di
natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che
ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far
valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi in contrasto con l’impostazione dell’accordo
al quale le parti processuali sono addivenute.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1500.
PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 29.7.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Gli altri ricorsi sono, da un lato, privi della specificità prescritta dall’art. 581,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Se’,-;ione Penale

EPOSITATO IN CANCELLERIA

– 8 AGO. 2014

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