Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35268 del 03/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35268 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Marcuzzo Christian, nato a Vittorio Veneto il 20.3.1979, avverso la
ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Venezia il
19.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 03/04/2013

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza emessa il 19.12.2012 il tribunale del riesame di
Venezia, adito ex art. 310, c.p.p., dal pubblico ministero presso il

cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli
artt. 110, 624, 625, c.p., oggetto della imputazione provvisoria
contestata all’indagato.
Con tale provvedimento il tribunale del riesame accoglieva
l’appello proposto dall’organo della pubblica accusa avverso
l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Treviso aveva rigettato la originaria richiesta di
applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari,
disponendo a carico del Marcuzzo quella meno afflittiva
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Avverso la suddetta decisione del tribunale del riesame ha
proposto tempestivo ricorso l’indagato, a mezzo del suo difensore
di fiducia, evidenziando, da un lato come il procedimento a carico
del Marcuzzo sia stato definito, in sede di giudizio abbreviato, con
sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione, con
revoca della misura cautelare in esecuzione; dall’altro come
l’ordinanza oggetto di ricorso sia carente di adeguata motivazione
in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari da
salvaguardare, con particolare riferimento alla concretezza ed alla
attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose dello
stesso tipo di quelle per cui si procede, non avendo, inoltre, il
giudice del riesame preso in considerazione, ai fini della
valutazione della personalità dell’indagato, le sue particolari

2

tribuna le di Treviso, applicava a Marcuzzo Christian la misura

condizioni di disagio psico-fisico ed il comportamento tenuto
all’atto dell’arresto, al quale il Marcuzzo non si è sottratto.
Tanto premesso il ricorso appare fondato, sotto un particolare
profilo.

dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che è stata
aggravata dal tribunale del riesame di Venezia su appello del
pubblico ministero in quella degli arresti domiciliari, è stata
revocata dal tribunale di Treviso, con ordinanza del 17.12.2012, in
sede di giudizio di merito.
Ne consegue che, venuto meno l’originario titolo cautelare e non
risultando, al tempo stesso, alcuna impugnazione da parte del
pubblico ministero del provvedimento di revoca del tribunale di
Treviso, rimane del tutto privo di giustificazione il provvedimento
di aggravamento della misura adottato dal tribunale del riesame
di Venezia, rispetto al quale il titolo cautelare ormai
definitivamente revocato costituiva il necessario presupposto.
La

fondatezza

del

primo

rilievo

difensivo,

determina

l’assorbimento in esso delle ulteriori censure.
Sulla base delle svolte considerazioni l’ordinanza impugnata va,
pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per intervenuta revoca
del titolo cautelare.
Così deciso in Roma il 3.4.2013

Come risulta agli atti, effettivamente la misura cautelare

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