Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35267 del 12/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35267 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Benevento, avverso la
ordinanza pronunciata in data 2.1.2013 dal tribunale del riesame di
Benevento nei confronti di Lombardi Carmine, nato a Benevento il 31.7.1978;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale
dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il Lombardi, l’avv. Mario Verrusio del Foro di Benevento, che ha
concluso riportandosi alla memoria in atti depositata.

Data Udienza: 12/03/2013

FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 2.1.2013, il tribunale del riesame di Benevento,
adito ex artt. 257 e 324, c.p.p., annullava il decreto di sequestro probatorio

avente ad oggetto “materiale e documentazione e dati informatici rinvenuti
presso la Lombardi Costruzioni s.r.l. e la Lombardi Michelangelo s.r.l. come
da elenco allegato, rilevando come l’anzidetto provvedimento di sequestro
risulti “carente di qualsivoglia descrizione degli illeciti contestati all’indagato,
recando unicamente l’indicazione degli articoli di legge violati, il luogo e la
data di commissione”.
Avverso tale decisione, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso il
pubblico ministero presso il tribunale di Benevento, deducendo il vizio di
mancanza di motivazione della suddetta ordinanza, in quanto, ad avviso del
ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale del riesame, il decreto
di sequestro probatorio, emesso in seguito ad un precedente annullamento
dello stesso tribunale del riesame, rispondeva a tutti i requisiti richiesti dalla
giurisprudenza di legittimità, contenendo l’indicazione degli articoli di legge
violati, l’epoca di consumazione dei reati (falso in atto pubblico e turbativa
d’asta), nonché le esigenze di natura probatoria “che rendevano chiaro che il
sequestro fosse finalizzato ad acquisire la documentazione concernente la
procedura che aveva condotto alla commissione da parte del comune di
Benevento dell’opera artistica del presepe di Dalisi”.
Con memoria depositata il 6.3.2013, il difensore di fiducia del Lombardi,
chiedeva che il ricorso del pubblico ministero venisse dichiarato inammissibile
o rigettato, in quanto, da un lato con esso l’organo della pubblica accusa
denunzia un asserito errore decisorio di merito, dall’altro il tribunale del
riesame, con motivazione ineccepibile, ha evidenziato come il decreto di

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emesso il 5.12.2012 dal pubblico ministero presso il tribunale di Benevento,

sequestro sia privo del contenuto essenziale minimo richiesto dalla legge in
ordine alle ragioni che giustificano l’adozione del vincolo reale.
Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto, perché inammissibile.
Come è noto, infatti, secondo l’orientamento assolutamente dominante della
giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il ricorso per Cassazione

proponibile solo per violazione di legge, nel senso che il controllo affidato al
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di
legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in
tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del
tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto
da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le
linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti
dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno
giustificato la decisione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 12/10/2012, n.
45033, P.P.; Cass., sez. III, 22/10/2010, n. 43249, B.; Cass., sez. un.,
29/05/2008, n. 25932, I., rv. 239692).
Orbene, nel caso in esame, la motivazione del tribunale del riesame di
Benevento non può dirsi affetta da un vizio di siffatta natura.
I giudici di merito, infatti, partendo dal condivisibile principio secondo cui il
decreto di sequestro deve contenere una, sia pure minima, indicazione dei
dati costitutivi e storicamente rilevanti dei fatti contestati (cfr. Cass., sez. VI,
31/01/2012, n. 5930, I., rv. 252423), con motivazione logicamente coerente,
hanno evidenziato come nel decreto di sequestro l’indicazione delle ragioni a
sostegno dell’esistenza del vincolo pertinenziale tra i beni da sottoporre a
sequestro e l’accertamento delle ipotesi di reato delineate, in realtà “non
consegue all’indicazione seppur sommaria, in ragione della fase del
procedimento, delle condotte in concreto ascrivibili all’indagato”, rendendo di

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avverso l’ordinanza in tema di revoca dei provvedimenti di sequestro è

fatto impossibile proprio la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del
suddetto vincolo di pertinenzialità tra i beni in questione e ipotesi di reato
contestata al Lombardi mediante la mera enunciazione degli articoli di legge
violati e la data di commissione dei fatti”.
Nei confronti di tale motivazione, il ricorso del pubblico ministero non coglie

riesame, peraltro attraverso affermazioni incentrate sugli stessi profili criticati
dall’organo giudicante, che dimostrano come il ricorrente non abbia
sufficientemente meditato il significato del rilievo effettuato dai giudici di
merito, omettendo nuovamente di indicare, sia pure in maniera sommaria, in
che cosa concretamente sia consistita la condotta illecita del Lombardi.
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma il 12+2013.

nel segno, perché contesta nel merito la valutazione operata dal tribunale del

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