Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35267 del 05/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35267 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

REMINI Domenico, n. a Bari il 18\11\1987
avverso la sentenza della
7\2\2014 (n. 2171\13 R.G.

Corte di Appello di Bari del

463\14 reg. sent.);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto
l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento
sanzionatorio;

Data Udienza: 05/08/2014

RITENUTO in FATTO

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, conformemente alla doglianza formulata, occorre tenere conto della modifica
del quadro normativo conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del
2014.
Per quanto qui rileva, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’ art. 4 bis
della legge 21 febbraio 2006 n.49, entrata in vigore il 28.2.2006, nella cui vigenza è
stato commesso il reato contestato; a seguito di tale dichiarazione di
incostituzionalità e come dalla Corte costituzionale espressamente affermato, deve
trovare applicazione l’art. 73 del d.P.R 309 del 1990 e relative tabelle nella
formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni ritenute
incostituzionali, con il ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati
concernenti le droghe “leggere” e le droghe “pesanti”, anche agli effetti dell’ipotesi
lieve di cui al quinto comma.
In particolare, nel caso di reati concernenti le droghe “leggere”, deve trovare
applicazione la legge Iervolino-Vassalli, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni,
inferiore a quella (da 6 a 20 anni) prevista dalla legge Fini-Giovanardi del 2006 e che
è stata applicata nel processo che ci occupa.
La radicale modifica del quadro normativo così intervenuta, con riferimento al
trattamento sanzionatorio, impone l’applicazione dell’art. 2, co.4, codice penale e 7,
par. 1 e della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo, secondo cui l’imputato ha
diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che
prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato.
Nel caso di specie il giudice di merito, nel determinare la sanzione, è partito da una
pena base detentiva di anni sette e mesi sei di reclusione e pecuniaria di C 36.000= di
multa, superiore al massimo edittale previsto a seguito della pronuncia di
incostituzionalità.
Per quanto detto, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente
alla determinazione della misura della pena.

P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza limitatamente alla misura della pena irrogata
e rinvia alla Corte di Appello di Bari per nuovo esame sul punto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla
affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato ascritto.
Così deciso in Roma il 5 agosto 2014
sidente

1. Con sentenza del 7\2\2014 la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di
Remini Domenico per il delitto di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 per il trasporto e la
illecita detenzione di kg. 10,6 di marijuana (acc. in Bari il 4\8\2012).
All’imputato, esclusa la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 80
T.U. 309 del 1990, veniva irrogata la pena di anni 5 di reclusione ed C 24.000=, con la
diminuente del rito abbreviato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la
sopravvenuta illegalità della pena irrogata a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014.

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