Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35266 del 05/08/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35266 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caracappa Pietro, nato a Palermo il 16.5.51
imputato art. 2 L. 638/83

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 31.3.14
Sentita la
la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto una
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha confermato la responsabilità dell’imputato per l’omesso versamento, da
parte sua, delle ritenute operate a titolo previdenziale sulle retribuzioni dei dipendenti della
ditta Max & Pa di cui egli è stato amministratore. Poiché, però, tale carica è stata ricoperta dal
ricorrente, solo sino alla fine del 2006, la corte ha assolto il Caracappa per le omissioni,
inizialmente contestategli, che vanno dal febbraio al luglio 2007.
2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

Data Udienza: 05/08/2014

1) erronea applicazione della legge penale perché, sebbene i giudici abbiano
dato atto che il Caracappa aveva cessato la sua carica dal 28.12.06, non hanno anche tratto la
conclusione che egli non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere per il mese di dicembre
(visto che il termine per quel periodo non era ancora scaduto). Secondo il ricorrente, infatti, erra la Corte
quando dice che il termine scadeva il 16 dicembre. In ogni caso, il pagamento avrebbe potuto
essere effettuato entro tre mesi dalla scadenza del termine cosa che non è avvenuta perché,
nel frattempo, l’imputato era cessato dalla carica;
2) violazione di legge perché il reato è prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il Caracappa è stato imputato, inizialmente, delle omissioni relative al periodo compreso
tra luglio 2006 e dicembre 2006 nonché da febbraio a luglio 2007.
Come detto, per quest’ultima tranche, il ricorrente è stato assolto dai giudici di secondo
grado non potendo essergli ascritta una condotta cui egli non era tenuto perché non investito
più di alcuna carica presso la società.
I giudici, però, avrebbero dovuto estendere tale pronunzia anche all’omesso versamento
per il mese di dicembre visto che il termine per ottemperare scadeva il 16 gennaio 2007
quando il Caracappa era ormai cessato dalla sua carica sin dal 28 dicembre precedente. In tal
senso, perciò, la sentenza ha erroneamente applicato la legge e deve essere annullata senza
rinvio in parte qua per non aver il Caracappa commesso il fatto addebitatogli.
La parziale fondatezza della doglianza – e, quindi, il corretto instaurarsi del rapporto di
impugnazione – impone a questa S.C. anche di tener conto del decorso della prescrizione
intervenuto per le omissioni, ascrivibili al ricorrente con riferimento ai mesi di luglio, agosto e
settembre 2006. Ed infatti, considerato, come dies a quo, il 16 dei mesi successivi, i sette anni
e sei mesi di termine massimo per la prescrizione (cui vanno sommati i tre mesi di cui all’art. 2 L.
638/83) sono decorsi tra il 16 maggio ed il 16 luglio uu.ss..
La sentenza deve, quindi, essere annullata senza rinvio, limitatamente a tali omissioni
contributive perché il reato è estinto per sopraggiunta prescrizione.
La pronuncia resta, invece, confermata nel resto (vale a dire, con riguardo agli omessi
versamenti dei mesi di ottobre e novembre) e, dovendosi rideterminare la pena, gli atti vanno resi alla
corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al periodo di contribuzione di
dicembre 2006, per non aver il Caracappa commesso il fatto addebitato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle addebitate omissioni
contributive di luglio, agosto e settembre 2006, perché estinto il reato addebitato per
intervenuta prescrizione.
Conferma nel resto e rinvia alla corte d’appello di Palermo per la rideterminazione della pena
residua.
Così deciso il 5 agosto 2014

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA