Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35264 del 29/07/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35264 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Balocco Gian Piero, nato a Cuneo il 7.7.1944;
avverso la sentenza n. 3370/2012 emessa il 31 marzo 2014 dalla corte d’appello di Torino;
udita nella pubblica udienza del 29 luglio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Torino confermò la sentenza emessa il 5.1.2012 dal Gup del tribunale di Cuneo, che aveva dichiarato
Balocco Gian Piero colpevole del reato di cui all’art. 2621 c.c. perché, nella
qualità di a.u. della Golf Club Cuneo s.r.1., aveva alterato in modo significativo
il risultato economico e lo stato patrimoniale della società, in modo da indurre
in errore i creditori sullo stato di capacità patrimoniale dell’iniziativa commerciale; in particolare, la condanna è stata irrogata per il solo «sottocapo» G), ossia per avere per l’anno 2008 decurtato il risultato economico di € 35.000,00 di
costi (importo superiore al 5% del dichiarato di € 44.531,00 pari ad € 2.226,55)
ed il patrimonio netto indicato in € 269.032,00 anziché in € 234.032,00 (modifica superiore all’I% e pari al 13,1%) (bilancio approvato il 13/7/2009 e pubblicato il 25/7/2009), e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto, convertita nella pena pecuniaria di € 3.420 di ammenda, mentre lo aveva assolto perché
il fatto non sussiste per i «sottocapi» a), b), c), d), e), f), corrispondenti alle annualità dal 2002 al 2007 compresi. In particolare, l’imputato era accusato di avere non solo omesso di indicare la controversia in corso sulla disponibilità dell’appezzamento di 110 ettari complessivi di proprietà dell’Ospedale Santa Croce
e Carie di Cuneo promossa dall’ente pubblico nel 1998, evitando di inserire apposita riserva o di darne qualsiasi indicazione delle nota integrativa di accompagnamento ma soprattutto di avere, sia nel risultato di esercizio che nei conti
d’ordine, evitato di riportare la garanzia offerta per l’importo di almeno €

Data Udienza: 29/07/2014

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-2 35.000,00 annui quale corrispettivo per l’utilizzo dei terreni di proprietà dell’Ospedale Santa Croce e Carie di Cuneo già concessi dal Comune di Boves alla
Associazione Sportiva Golf Club Santa Croce nel 1988 e da questa rimessi alla
associazione sportiva dilettantistica Golf Club Cuneo (rappresentata dal medesimo Balocco Gian Piero), rapporto di subaffitto riconosciuto come in atto fin
dal 2002 (benché formalizzato solo con scrittura privata del 3.12.2007).
La corte d’appello, dopo avere ampiamente ricordato lo svolgimento della
complessa vicenda relativa al terreno con campo di golf in questione, ha, tra
l’altro, osservato: – che non poteva ritenersi che l’obbligo di pagamento dei canoni alla azienda ospedaliera, contenesse un’alea tale da poter essere omessa
l’indicazione a bilancio o nella documentazione allegata; – che infatti non vi era
dubbio che l’azienda avesse diritto al canone e che di ciò il Balocco era ben
consapevole; – che la causa civile intentata dall’azienda ospedaliera e respinta
definitivamente in tutti i gradi riguardava una domanda di accertamento della
nullità della convenzione (a suo tempo stipulata tra il Comune di Boves e
l’Associazione sportiva Golf Club Santa Croce), con conseguente restituzione
dei beni, riduzione in pristino, risarcimento dei danni; e con domanda subordinata di risoluzione della stessa convenzione per inadempimento, domanda quest’ultima respinta per difetto del carattere di gravità dell’inadempimento.
L’imputato, a mezzo dell’avv. Claudio Massa, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2621, nonché degli artt.
2423 e 2424 cod. civ. Deduce che in primo grado aveva eccepito che nel bilancio 2008, a seguito delle contestazioni della Plein Vert che dettero origine al
presente processo, la fideiussione in questione è stata inclusa nei conti d’ordine,
anche se tale indicazione era in realtà ultronea. La garanzia fu inclusa, a partire
dal bilancio 2008, nei conti d’ordine i quali, secondo giurisprudenza, rappresentano quei sistemi supplementari del bilancio che, concernendo sostanzialmente i
rischi derivanti da liti passive, non possono trovare posto nel cosiddetto sistema
principale. L’art. 2424 comma terzo del codice civile menziona esplicitamente le
garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società a favore di terzi che
debbono essere inserite nei conti d’ordine, soprattutto quando, come nella specie, essendo i conti d’ordine una parte dello stato patrimoniale, si qualifichino
come pretese creditorie di terzi che siano assistite da una mera possibilità di
fondamento. Lamenta che la corte d’appello non ha considerato tutte le ragioni
esposte dalla difesa in base alle quali il credito dell’Azienda Ospedaliera Santa
Croce e Carie doveva ritenersi aleatorio sia per danni dovuti alla Associazione
Sportiva Golf Club Santa Croce ed agli aventi causa di questa, sia per la prescrizione. Il debitore principale era l’Associazione Sportiva Golf Club Cuneo
mentre la fideiussione venne rilasciata da Golf Club Cuneo Sri soltanto nel
2007 e dunque non vi era alcun obbligo di inserire tale garanzia nei bilanci precedenti.
2) mancanza di motivazione in ordine alla dirimente appostazione della
garanzia prestata in favore della Associazione Sportiva Golf Club Cuneo nei
conti d’ordine. Ribadisce che nel bilancio del 2008, a seguito delle contestazioni
della Plein Vert che dettero origine al presente processo, la garanzia venne in-

-3 clusa nei conti d’ordine, che sono elemento costitutivo del bilancio.
3) mancanza di motivazione in ordine alla aleatorietà del credito
dell’azienda ospedaliera.
Nel corso della pubblica udienza il difensore ha eccepito la nullità del decreto di riduzione dei termini e di fissazione dell’udienza in periodo feriale nonché la mancanza della sua notificazione all’imputato personalmente.
Motivi della decisione
Quanto alle eccezioni di nullità e di mancanza di notificazione sollevate in
udienza è sufficiente osservare che il decreto presidenziale di fissazione
dell’udienza in periodo feriale e quello di riduzione dei termini sono stati regolarmente adottati in considerazione (non già di un inesistente stato di custodia
cautelare, bensì) dell’imminente scadenza del termine di prescrizione e che tali
decreti risultano essere stati regolarmente notificati al difensore del ricorrente,
non essendo richiesta una notifica anche al ricorrente personalmente.
Nel merito il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle
risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa
sede di legittimità, ed è comunque infondato avendo la corte d’appello fornito
congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto
sussistente la responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestatogli.
In sostanza il ricorrente ripropone le eccezioni secondo cui: a) il credito
era aleatorio e non doveva quindi essere iscritto nei bilanci e negli allegati; b) al
più il credito doveva essere inserito solo a partire dal bilancio del 2008 e non in
quelli precedenti; c) la fideiussione comunque era stata inserita nel bilancio del
2008, ed in particolare era stata inclusa nel conto d’ordine.
Ora, il rilievo sub b) è inconferente perché il Balocco è stato condannato
esclusivamente per il sottocapo G), concernente appunto il mancato inserimento
nel bilancio del 2008, mentre è stato assolto per gli altri sottocapi relativi ai bilanci degli anni precedenti.
Quanto alla aleatorietà del credito, essa è stata allegata sia sotto il profilo
di presunti danni vantati nei confronti della Azienda ospedaliera dalla Associazione sportiva Golf Club Santa Croce e dai suoi aventi causa sia sotto il profilo
della intervenuta prescrizione del credito. Si tratta di una circostanza di fatto
che è stata esclusa dal giudice del merito con congrua ed adeguata motivazione,
avendo la corte d’appello osservato che non poteva ritenersi che l’obbligo di pagamento dei canoni all’Azienda ospedaliera contenesse un’alea tale da poter essere omessa l’indicazione a bilancio o nella documentazione allegata, e ciò perché: a) da tutti i contratti e dalla documentazione acquisita emergeva in maniera
certa che l’azienda ospedaliera avesse diritto al canone pattuito e che di ciò
l’imputato era ben consapevole; b) un profilo di aleatorietà non poteva derivare
dalla causa civile intentata dall’azienda ospedaliera e poi respinta definitivamente da questa Corte, perché quella causa aveva ad oggetto una domanda principale di accertamento della nullità della convenzione a suo tempo stipulata tra
il Comune di Boves e l’Associazione sportiva Golf Club Santa Croce, con conseguente restituzione dei beni, riduzione in pristino, risarcimento dei danni; ed
una domanda subordinata di risoluzione della stessa convenzione per inadem-

-4 pimento, quest’ultima respinta per mancanza del carattere di gravità dell’inadempimento. Il giudice del merito ha anche escluso che nel 2008 si fosse verificata la prescrizione del credito, consistente in canoni di versare annualmente.
Quanto alla eccezione sub c), la corte d’appello, anche qui con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha rilevato che, stante la indubbia sussistenza del credito
dell’Azienda ospedaliera, era anche evidente l’esistenza di un obbligo della srl
Golf Club Cuneo di indicare a bilancio, nello stato patrimoniale, nei conti
d’ordine, nella nota allegata e, in ogni caso, di fare emergere la fideiussione
prestata con le missiva del 3.12.2007 a favore della Associazione sportiva Golf
Club Cuneo per il pagamento del canone annuale di € 35.000 all’Azienda ospedaliera, canone che in quel periodo non era stato corrisposto. Il giudice del merito, quindi, con un proprio motivato accertamento di fatto, ha escluso che la fideiussione in questione fosse stata inserita in bilancio, sia pure limitatamente ai
conti d’ordine, né tale accertamento di fatto può essere sindacato in questa sede
di legittimità sulla base delle affermazioni contenute nel ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29
luglio 2014.

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