Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35261 del 22/07/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35261 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 22/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Ferro Glauco, nato il 23.3.1946, avverso la sentenza
della Corte di appello di Trieste del 3.2.2014. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le conclusioni del sostituto
procuratore generale Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi il ricorso
inammissibile.
OSSSERVA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in riforma della
sentenza del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, del 16
novembre 2012, appellata dal Procuratore generale presso la Corte di appello
di Trieste nei confronti di Ferro Glauco, ha dichiarato l’imputato colpevole del
reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed
euro 1500 di ammenda ordinando la sospensione della patente di guida per
anni 2.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamenta violazione di
legge per la ritenuta penale responsabilità a titolo di guida in stato di/7 ‘
«
1

ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche (art. 186, commil e 2
lett. C e 2 bis decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285): in quanto la verifica
circa la presenza di alcol nel sangue non sarebbe avvenuta nel rispetto dei
dati tecnici esposti nel ricorso; in quanto è stata inoltre comminata la
sanzione della sospensione della patente di guida per anni 2, essendo
l’imputato alla guida di una automobile appartenente al di lui figlio – quindi a
terzi – benché tale previsione, integrativa dell’art. 186 del codice della strada,

sia entrata in vigore dopo il fatto, accaduto il 23 luglio 2009, ossia il 7 agosto
2009: data di entrata in vigore della legge del 15/7/2009 n. 94 – che ha
disposto la relativa modifica normativa all’articolo 3, comma 45, per cui
“All’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della
patente è raddoppiata»”.
Il ricorso è infondato quanto alla critica sul giudizio di penale responsabilità,
essendo la stessa svolta al di fuori dei casi consentiti ossia sul piano del
merito della controversia e prescindendo dalla individuazione di violazioni di
legge o vizi motivazionali (censurandosi, infatti, nel ricorso la erronea
valutazione del fatto).
Il ricorso è invece fondato circa la lamentata applicazione della sospensione
della patente per il periodo di 2 anni, avendo i giudici del merito così
decidendo applicato in via retroattiva una norma sfavorevole al reo.
Poiché a pagina 4 della motivazione si legge che la sospensione è disposta per
anni uno, ma procedendo inoltre al raddoppio di tale durata in ragione della
intervenuta modificazione legislativa di cui si è detto, la sentenza deve essere
annullata limitatamente alla statuita durata della sanzione accessoria della
sospensione di patente, la quale sospensione deve essere rideterminata in
anni uno.
PQM
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla statuita durata della
sanzione accessoria della sospensione di patente, sospensione che
ridetermina in anni uno. Rigetta nel resto.
Roma, 22.7.2014
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Gaetanin Zecca

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2

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IV SeZIOTIC Penale

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