Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35260 del 24/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35260 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO CARMINE N. IL 15/06/1934
avverso la sentenza n. 36/2011 TRIBUNALE di NOLA, del 20/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E- 124 (3 tis-13-“$
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 24/04/2013
Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto propone,in chiave critica, valutazioni
fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza
logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni
della sentenza di appello.
Con esse,in realtà , il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie e integrando le analisi fattuali e le
valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e
inscindibile accertamento giudiziale , avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che
è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che lo status personale della recidiva, costituente circostanza
aggravante, ha come presupposto ,per una corretta contestazione, che il reo, dopo essere stato
condannato per un reato accertato con sentenza definitiva, ne commetta un altro. Nel caso in cui i
reati su cui sia fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di
“abolitio criminis”, la contestazione conserva la sua giustificazione dovendosi aver riguardo alla
rilevanza penale al momento della pronuncia delle precedenti condanne e non potendo la norma
posteriore più favorevole intaccare l’ormai acquisito status personale.
E’ fondato il terzo motivo : la parte civile, pur avendo partecipato al giudizio di appello, alle
udienze del 20 e del 29 marzo 2012, non è comparsa a quella conclusiva del 20 aprile e non ha
quindi presentato le conclusioni e la richiesta di rimborso delle spese processuali.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale ( sez. 6 ,n. 41514 del
25.9.2012, rv 253808) , il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 20.4.2012, il tribunale di Noia ha confermato la sentenza del giudice di pace di
Marigliano con la quale Romano Carmine, era stato condannato, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti, alla pena di E 300 di multa al risarcimento dei danni e alla
rifusione delle spese in favore della p.c. perché ritenuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della
continuazione, di ingiuria e percosse in danno di Genchi Fulvio.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge e vizio di motivazione : la sentenza riconosce in maniera ingiustificata
decisiva credibilità alle dichiarazioni del Genchi , parte civile, senza tener conto che questi,
segretario comunale, aveva maturato profondo rancore nei confronti del vice sindaco Romano, che
lo aveva aspramente criticato, invitandolo anche alle dimissioni .Nessun rilevo ha la certificazione
medica attestante che il Genchi presentava una contusione al volto„in quanto non dimostra che il
Romano ne sia stato l’artefice.
Un teste ha inoltre riferito di aver visto il vice sindaco con una mano sul volto e di aver percepito
l’accusa da lui pronunciata di esser stato colpito dal Genchi ;
2violazione di legge in riferimento agli artt. 2 e 99 cp : è stata contestata la recidiva, sebbene i
precedenti penali riguardassero il reato di emissione di assegni a vuoto, attualmente
depenalizzato;
3. violazione di legge in riferimento agli artt. 541 cpp e 91 cpc : è ingiustificata la condanna
alla rifusione delle spese di p.c. ,che non è comparsa nel giudizio di appello.
nel corso dell’udienza impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con
conseguente impossibilità di liquidare le spese di quel grado di giudizio. Va quindi eliminata la
condanna dell’imputato al rimborso delle spese della parte civile sostenute nel grado di appello.
In tal limite , va annullata senza rinvio l’impugnata sentenza.
PQM
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente alla condanna al rimborso delle spese
della parte civile in grado di appello, disposizione che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso
Il cpnsigliere estensore
‘dente
Marasca
Roma 24 aprile 2013