Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35258 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35258 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VELLA SERGIO N. IL 31/08/1966
avverso la sentenza n. 1452/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
• o v o Q.
(0-e pe.0
che ha concluso per
9.,k;`•

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

‘W(DO \31A.,

Vt9C-c,

Data Udienza: 24/04/2013

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.4.2012, la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza 1.12.2010 del
tribunale della stessa sede , ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Vella Sergio ,in
ordine al reato ex artt. 485 e 491 cp. per falsificazione ed uso di assegni di conto corrente, perché
estinto per prescrizione ; ha confermato le statuizioni civili .
Nell’interesse del Vella è stato presentato ricorso ,integrato con motivi aggiunti, depositati il
9.4.2013: secondo il ricorrente, la corte di appello ha omesso di dare risposta alle osservazione
critiche e alle doglianze contenute nell’atto di gravame, limitandosi a dare decisiva prevalenza
persuasiva alla perizia grafica che ha ritenuto altamente probabile ( e non certa) l’attribuzione
all’imputato della paternità grafica delle firme di emissione dei documenti e ,specialmente, degli
assegni bancari, apparentemente riferibili all’inconsapevole Di Marzo Loredana, già moglie del
prevenuto . La mancanza di motivazione sulla ricostruzione del fatto penalmente rilevante incide
sulla legittimità della conferma delle statuizioni civili.
Secondo il ricorrente, si configura l’ipotesi di falso innocuo , da cui non è derivato alcun vantaggio
ingiusto , commesso senza l’intenzione di ledere la sfera giuridica della Di Marzo.
La parte civile ha depositato 1’8.4.2013 memoria nella quale rileva l’infondatezza delle
argomentazioni formulate nell’interesse del Vella.
Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, che propongono,in chiave
critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di
qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato
le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà , il ricorrente pretende la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione — facendo proprie e integrando le analisi fattuali e le
valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato un organico e
inscindibile accertamento giudiziale sulle condotte falsificatrici, avente una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria
dibattimentale ,alla luce dei quali è emerso che:
a) le dichiarazioni della Di Marzo — relative alla totale estraneità e inconsapevolezza rispetto
alle attività commerciali dell’ex marito- sono state confermate oltre che dal risultato delle
indagini di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dei testi, dalla perizia d’ufficio che in
modo inconfutabile ha attribuito al Vella la paternità grafica delle firme di emissione dei
documenti e specialmente degli assegni bancari.;
b) l’imputato ha fatto uso dei documenti falsificati e ne ha tratto un ingiusto vantaggio,
sottraendo somme di denaro alla parte civile, su cui incombono inoltre le azioni esecutive
documentate in atti.
E’ quindi da escludere la sussistenza di elementi legittimanti l’assoluzione del Vella a norma
dell’art. 129 cpv cpp e sono da confermare le statuizioni civili ,conformemente a quanto deciso
dalla sentenza della corte di merito
Il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000, in favore della Cassa delle Ammende, nonché al rimborso
delle spese della parte civile, liquidate in £ 1.500,00 oltre accessori come per legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché al rimborso delle spese
della parte civile, liquidate in E 1.500,00 oltre accessori come per legge.

I.

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