Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35258 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35258 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASIN EMANUELE N. IL 05/03/1963
avverso la sentenza n. 711/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 19/06/2014

Osserva in fatto ed in diritto.

1.

Con sentenza emessa in data 6.3.2012 il Tribunale di Padova condannava

PASIN Emanuele per il reato di cui all’art. 660 cod.pen, – per aver arrecato molestia
e disturbo a Bertolini Nicola ed alla sua famiglia- alla pena di euro 300 di ammenda.

Avverso detta sentenza,

ha

proposto appello il prevenuto con il

patrocinio dell’avv.to Michele Longo del foro di Padova, che è stato convertito in
ricorso per cassazione, -ai sensi dell’art. 568 u.c. cod.proc.pen., attesa l’inappellabilità
delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda-, per contestare la
colpevolezza dell’imputato.

3.

Il ricorso risulta proposto da difensore non abilitato alla difesa presso le

giurisdizioni superiori. Gg’0` cotxtpo-t4Th

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Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille ciascuno , ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iericorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

2.

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