Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35256 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35256 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALIA MARIA N. IL 13/11/1952
VETRI MARCO ANTONIO N. IL 27/07/1977
VETRI AURELIO N. IL 04/01/1974
nei confronti di:
ITALIA SEBASTIANO N. IL 11/05/1944
ITALIA SALVATORE N. IL 25/02/1946
avverso la sentenza n. 15/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA,
del 03/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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Data Udienza: 24/04/2013

Udit i difensor Avv.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 3.4.2011, il tribunale di Catania, sezione di Mascalucia ha dichiarato inammissibile
l’appello presentato ,agli effetti della dichiarazione di responsabilità civile di Italia Salvatore,
avverso la sentenza 27.7.2011 del giudice di pace di Mascalucia dalla parte civile Italia Maria,
erede della persona offesa Vetri Salvatore . Il giudice ha ritenuto che, essendo stato avviato il
procedimento per il reato di ingiuria a seguito della querela ed essendo proseguito con decreto di
citazione emesso dal PM, deve escludersi l’appellabilità della sentenza di assoluzione dalla parte
civile, a norma dell’art. 38 d.lvo 274/2000, il quale consente tale impugnazione solo nelle ipotesi in
cui il processo sia stato attivato, a norma dell’art. 21 dello stesso decreto. In altri termini, il
presupposto processuale per poter esercitare la facoltà prevista dal citato art. 38 è costituito
dall’avere la persona offesa richiesto la citazione a giudizio dell’imputato, secondo le modalità di
cui all’art. 21 cit. Nel caso in esame, la persona offesa ha depositato la querela senza provvedere
alla citazione a giudizio della persona a cui ha attribuito il reato.
Il difensore di Italia Maria ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 21 e 38 D.lvo 274/2000, 3.24.111 Cost. : il
tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello non tenendo conto del costante
orientamento giurisprudenziale che riconosce alla parte civile la facoltà di impugnare la
sentenza di proscioglimento , al fine di ottenere dal giudice di appello la valutazione sulla
sussistenza di una responsabilità per illecito e ottenere così una diversa pronuncia che
rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili;
2. violazione di legge in relazione all’art. 192 cpp e vizio di motivazione : i fatti emersi
nell’istruttoria dibattimentale dimostrano la condotta illecita di Italia Salvatore ;
3. violazione di legge in riferimento agli artt. 538 e 541 cpp : il giudice di appello non ha
rilevato l’illegittima omissione , da parte del giudice di primo grado, della condanna di Italia
Salvatore al risarcimento del danno biologico ed esistenziale, nonché al pagamento delle
spese processuali.
Il ricorso merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che l’appello risulta presentato dalla parte civile a mezzo difensore,
avv. Faro Michele Aurelio, che è da considerare legittimato a proporre impugnazione , pur se
munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere di proporre detto
gravame,. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (sez. 5 ,n. 33453 dell’8.7.08,rv
241394),i1 difensore è legittimato a presentare appello sempre che la procura rilasciata possa essere
interpretata, come nel caso in esame , nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale
potere,riguardando un procedimento che normalmente si sviluppa in più gradi.
Fatta questa premessa, si afferma che il provvedimento merita l’annullamento per violazione di
legge.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (sez. 5 n. 23726 del 31.3.2010, rv 247509)
, conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite ( Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539) ,anche
dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, all’art. 576 c.p.p., la parte civile ha
facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di
proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola
generale dettata dall’art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della
responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento.
Tale norma è applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs.
n. 274 del 2000, art. 2 (. Cass. sez. 5, 18.6.2008, n. 38600, rv. 242021; cfr. pure, per una
ricostruzione sistematica ed esegetica della materia, con riferimento al giudice di pace, Cass. sez. 5,
24.10.2008, n. 23193). Nella fattispecie in esame è quindi esperibile l’appello ed è erronea la
pronuncia impugnata.

Il riconoscimento della fondatezza di questo motivo comporta l’assorbimento delle altre doglianze
contenute nel ricorso.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame
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Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame

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