Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35254 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35254 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORTEZ QUINTO VICTOR MANUEL N. IL 04/09/1983
avverso la sentenza n. 6293/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
/
che ha concluso per
VetP1A0

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 1.2.2012 la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente
la sentenza emessa dal Tribunale del luogo,in data 28.4.2012,con la quale CORTEZ
Quinto Victor Manuel era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.588
co.II CP. ascrittogli per avere partecipato ad una rissa ,insieme ad altro

reciprocamente anche con l’uso di una bottiglia rotta,con l’aggravante derivante dal
fatto che nella rissa Alejandro Loaiza aveva riportato lesioni consistite in un trauma
allo zigomo e contusioni addominali e agli arti,con malattia giudicata guaribile in
giorni 18-Per tale reato l’imputato era stato condannato alla pena i mesi tre di
reclusione €200,00 di multa,(fatto acc.il 17.4.2011) ; la Corte territoriale aveva
concesso all’appellante il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
deducendo,nell’interesse del CORTEZ,la mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
A riguardo evidenziava che non risultavano identificate le persone offese, con le quali
si era verificata la rissa,avvenuta tra soggetti di etnia filippina,rilevando che era
emerso con certezza che i predetti avevano cercato di impedire all’imputato di
allontanarsi con l’auto,laddove egli non aveva realizzato alcuna condotta penalmente
rilevante.
In tal senso la difesa rilevava di avere chiesto al giudice di appello l’assoluzione del
prevenuto-persona dedita al lavoro-anche per legittima difesa,evidenziando che nella
specie era carente la volontà del Cortez di arrecare ad altri lesioni.
Inoltre veniva rilevata carenza della motivazione in ordine alle censure difensive
relative alla deposizione resa da Del Curto Davide.
2-mancanza ed illogicità della motivazione inerente alla mancata applicazione delle
generiche,con giudizio di prevalenza,secondo quanto era stato richiesto nei motivi di
appello.

imputato(Alejandro Alberto Loaiza)con altre persone non identificate,colpendosi

3-mancanza ed illogicità della motivazione in riferimento alla determinazione di pena
Sul punto il difensore evidenziava che la Corte non aveva valutato la documentazione
presentata dalla difesa ,relativa alle condizioni economiche della famiglia

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
-In ordine al primo motivo si osserva che dal testo del provvedimento emerge la
puntuale verifica dì fondatezza dell’ipotesi accusatoria,suffragata sia dalle
dichiarazioni testimoniali,tra cui quella dell’agente che era intervenuto ,in occasione
di un sinistro stradale,chiedendo al Cortez i documenti,essendo sopraggiunti in tale
momento altri connazionali dell’imputato,dando luogo alla rissa ,sia da dichiarazioni
di altro teste.
Si rivela altresì compiutamente valutata la prova richiamando il contenuto della
sentenza di primo grado,evidenziando altresì che gli imputati non avevano negato lo
scontro con altri,sostenendo di essere stati altri ad aggredire il Cortez,e che il
coimputato si era attivato per difenderlo.
Orbene,deve rilevarsi che appare corretta,nella specie,l’applicazione della norma
penale contenuta nell’art.588 co.II CP.essendo accertata la partecipazione alla
contesa di almeno tre persone,non smentita,secondo quanto desunto dal testo del
provvedimento,dagli stessi imputati.
In tal senso deve ritenersi infondato il motivi di gravame,anche alla luce dei principi
giurisprudenziali,per cui vale citare Cass.Sez.1,28.7.1980,n.9298-Parrini,ove si
stabilisce che per la sussistenza del reato di rissa è sufficiente una colluttazione tra
più persona che si contrappongono,animate dallo scopo di offendersi reciprocamente
e di difendersi,in modo da creare una situazione di pericolo per l’incolumità dei

dell’imputato,ritenendo in tal senso violato il disposto dell’art.133 CP.

partecipanti,a nulla rilevando che lo scontro violento sia stato di breve durata e
prontamente sedato dalla poliziaDeve altresì ritenersi la manifesta infondatezza delle censure inerenti alla sussistenza
della legittima difesa,atteso che tale esimente non è applicabile al delitto di rissa
secondo l’indirizzo giurisprudenziale enunciato da questa Corte con sentenza

2009,n.4402,PG in proc Corrias-RV 236513Non sono infine censurabili le disposizioni inerenti al trattamento
sanzionatorio,avendo la Corte territoriale ritenuto congrua la pena determinata dal
primo giudice in riferimento ad elementi riconducibili al dettato dell’art.133 CP.
D’altra parte le censure difensive restano argomentate genericamente,emergendo che
il motivo di appello che riguardava le richieste di attenuanti generiche era articolato
con riferimenti generici alle condizioni economiche della famiglia dell’imputato ed
erano meramente assertivi di indole non violenta del soggetto,in tal senso rivelandosi
per genericità privi di riferimenti utili al fine di applicare l’art.62 bis CP.
Deve dunque ritenersi l’ infondatezza delle censure proposte sull’argomento con i
motivo che deduce la illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio,non
emergendo,a1 di là di generici riferimenti alla documentazione esibita dalla
difesa,alcun dato essenziale sul quale il giudice di appello abbia omesso del tutto di
rendere motivazione.
Va precisato peraltro che la sentenza di primo grado aveva reso specifica motivazione
sul diniego delle generiche,facendo riferimento ai precedenti penali ostativi.(v.sub
art.62 bis CP,Sez.VI,7.7.1999,n.8668-RV 2142200-per cui le attenuanti generiche
non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del
giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente ,ma
comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art.133 CP e che presentano
connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva ,particolare
considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Sez.V,del 23.2.2007,n.7635-Daidone,e in senso conforme-Sez.V-2 febbraio

e

Per tali motivi va pronunziato il rigetto del ricorso,a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso,e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma deciso in data 23 aprile 2013.

Il Consigliere relatore

PQM

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