Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35253 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35253 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASINI FABIO N. IL 11/01/1958
avverso la sentenza n. 256/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge nerale i persona del Dott
che ha concluso per Ve9t60
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8.3.2012 la Corte di Appello di Trieste confermava a carico di
PASINI FABIO la sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia in data
17.10.2008,appellata dall’imputato,dichiarato responsabile dei reati di cui agli

importi in lire,che erano state spese,in concorso con altri,provvedendo il Pasini a
procurarle,fatti acc nell’agosto ed ottobre del 1999,come da contestazione,con
recidiva.
Per tali reati l’imputato era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione,e multa
di euro 1500,00-,con pene accessorie di legge.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dal
difensore,deducendo:
1-erronea applicazione degli artt.192 CPP e 453 CP.A riguardo il ricorrente evidenziava che l’attività dell’imputato aveva avuto carattere
meramente occasionale,contrastando l’assunto che egli avesse agito quale soggetto
che agiva come “longa manus” dei contraffattori di monete,e in tal senso negava che
fosse dimostrato anche l’accordo con gli altri imputati,sostenendo
che,invece,dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il Pasini era stato
semplicemente esecutore della condotta, avendo cambiato le monete per altri
soggetti,diversi dai coimputatiRilevava in fatto che l’imputato si era recato insieme alla Carter -alla casa da gioco
presso la quale aveva utilizzato la somma di poco inferiore a quella di €12.000,e che
non si sapeva quanto avesse vinto,né come avesse ricevuto le banconote falsificate.
Il difensore censurava nel merito la valutazione delle prove resa in sentenza,ai fini
dell’art.192 CPP, rilevando l’ inadeguatezza degli elementi evidenziati da la Corte di
Appello( quali il numero delle banconote,la faciltà di spendita delle stesse nei luoghi
pubblici,e la frequenza della fornitura desunta dal fatto che si era ritenuto l’imputato
dedito ad attività di dubbia liceità).
1

artt.110-81- 453C.P.,per avere contraffatto e messo in circolazione banconote da vari

2-erronea applicazione degli artt.453co.3 e -455 CP.,rilevando che ai fini
dell’applicazione dell’ipotesi delittuosa ritenuta ai sensi dell’art.453 Co.3 CP. occorre
dimostrare l’accordo dell’imputato con altri autori della contraffazione,e che la
sentenza deve motivare sul punto,essendo applicabile,nel caso di mancanza di prove

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo va evidenziata la adeguata valutazione resa dai giudici di merito,delle
risultanze probatorie,del tutto rispondente ai canoni normativi e giurisprudenziali
enunciati in riferimento alla applicazione dell’art.192 CPP.,essendo il giudice di
merito tenuto alla valutazione complessiva dei dati processuali ,illustrando
compiutamente l’iter logico seguito nella decisione.
Nella specie,emerge dal testo del provvedimento impugnato la corretta applicazione
dell’ipotesi normativa prevista dall’art.453 comma III CP.,emergendo sul punto che
la condotta criminosa risulta dimostrata anche da intercettazioni attestanti i contatti
tra l’imputato ed altri soggetti interessati.
Ai fini dell’art.453 CP.deve ritenersi sufficiente ad integrare l’ipotesi di reato la
predetta condotta,che pone in luce il collegamento,e pertanto il concerto esistente tra
l’imputato ed altri ,a1 fine di realizzare la spendita delle false banconote.(v.ai fini
dell’applicazione dell’art.453 co.III CP Cass.Sez.V,1.2.93,n.882-ed altre conformi,tra
cui Sez.I,6-4.2009,n.14819,Messina e altri-per cui in tema di spendita di monete false
ex art.453 CP. per la sussistenza del “concerto”,quale elemento differenziatore
rispetto all’ipotesi minore dell’art.455 stesso codice,non occorre una specifica
organizzazione o associazione nella quale i singoli abbiano particolari compiti e siano
in diretto contatto con i falsificatori ma è sufficiente un qualunque rapporto,una intesa
anche solo mediata attraverso uno o più intermediari,tra falsificatori e spenditori.

2

sull’accordo delittuoso ,la fattispecie di cui all’art.455 CP.

Nella specie,si evince dalla sentenza che l’imputato aveva speso in un’unica serata
presso il locale Casinò un numero elevato(240) di banconote da lire 100.000 false, del
valore di lire 24.000.000-e la consapevolezza del soggetto nonché l’esistenza del
collegamento ad altri,era attestato dalle intercettazioni.
La Corte territoriale adeguatamente motiva ,pertanto ,con argomentazioni specifiche
elementi costitutivi del reato .(come da fl.4 del provvedimento impugnato)Per i predetti rilievi i motivi di ricorso si rivelano destituiti di fondamento,tanto in
punto di applicazione dell’art.192 CPP che con riferimento alla corretta applicazione
della legge penale.
Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso a cui consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma,deciso in data 23 aprile 2013.

e aderenti alle risultanze processuali non smentite dalla difesa,circa l’esistenza degli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA