Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35253 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35253 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIAPPINA ANTONINO N. IL 22/01/1976
avverso la sentenza n. 1037/2008 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.
1. Con sentenza del giorno 27.42013, la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la condanna di CIAPPINA Antonio per il solo reato di cui all’art. 2 L.
895/1967, pronunciata dal gup del Tribunale di Palmi, il 29.6.2007, con
rideterminazione della pena in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
All’imputato erano state rinvenute nella sua disponibilità ben 101 munizioni cal.9.
Veniva evidenziato che dette munizioni erano state trovate all’interno dell’esercizio

secondo cui delle stesse -che andavano riportate al padre dell’imputato, deceduto- egli
nulla avesse saputo, ancorchè fossero custodite nel suo negozio.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, per contestare l’assunto dei giudici di merito secondo cui egli
Ciappina sarebbe stato necessariamente al corrente della presenza delle munizioni,
raccolte in due sacchetti, collocati sul fondo del bancone di vendita del suo negozio di
frutta e verdura. Inoltre viene lamentato che non sia stata riconosciuta la diminuente di
cui all’art. 5 I. 865/1967, considerato il numero esiguo di munizioni sequestrate.
3. Il ricorso è basato su motivi di merito e comunque, manifestamente infondati,
atteso che nel discorso giustificativo si evidenzia come la versione difensiva offerta
dall’imputato non sia plausibile, non potendo non essersi reso conto della presenza
delle munizioni collocate sotto il banco del suo negozio, con un argomentare immune da
mende di natura logica. Quanto alla mancata applicazione della diminuente non ricorre
alcuna forzatura, poiché oggettivamente il numero delle munizioni rinvenute non è
esiguo e la natura delle stesse (munizioni per arma da guerra) non è un profilo che
possa essere sottovalutato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

commerciale del Ciappina, per cui veniva ritenuto implausibile l’assunto difensivo

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