Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35252 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35252 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TULIPANO GIUSEPPE N. IL 15/01/1951
COSTA ADRIANO N. IL 28/08/1951
avverso la sentenza n. 586/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la re zione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15- 6-12 la Corte di Appello di Torino pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal Giudice monocratico del tribunale di Novara,in data
17/5/2011,nei confronti di COSTA Adriano e TULIPANO Giuseppe,riqualificando il
co.I,n.2 e 61 n.5 CP.,(per avere asportato delle lastre di pietra ,del valore di euro
2.500,00 dell’impresa edile Fratelli Bellinzoni s.a.s.-fatto acc.in data 2.5.11);
confermava nel resto la sentenza appellataNella specie il primo giudice aveva inflitto a ciascun imputato la pena di mesi dieci di
reclusione,euro 200,00 di multa,con le attenuanti generiche,ritenute equivalenti alle
contestate aggravanti,ed alla recidiva.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore del COSTA,deducendo:
-1- l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale,e la
mancanza,contraddittorietà-illogicità della motivazione.
Censurava al riguardo la valutazione delle risultanze processuali,per l’applicazione
della aggravante di cui all’art.625 n.2 CP.,e in riferimento agli artt.357 e 244 CPP.
-2-rilevava sul punto che non erano state fatte indagini per verificare la dinamica dei
fatti(circa l’effrazione del cancello dal quale si accedeva al luogo del commesso
reato),né tali modalità potevano essere desunte dal verbale di arresto degli imputati.
In base a tali rilievi la difesa chiedeva dunque l’annullamento della sentenza
impugnata,ritenendo che nella specie il fatto dovesse essere qualificato come furto
semplice,per il quale mancherebbe la querela.
Per il TULIPANO il difensore deduceva:
1-la violazione di norme processuali,rilevando che l’arresto era avvenuto al di fuori
delle ipotesi di flagranza ;
2-ai sensi dell’ art.606 lett.d) CPP. La mancata assunzione di prova
decisiva,osservando che era stata avanzata richiesta di rinnovazione del

reato ascritto come tentativo di furto aggravato ,ai sensi degli artt.110-624-625

dibattimento,ritenendo carente la prova della catena apposta al cancello di ingresso
del luogo ove era stata realizzata la condotta illecitaSul punto si riteneva necessaria l’audizione del teste (Bellinzona Antonio) o
l’assunzione di ulteriori atti.
3-da ultimo il ricorrente censurava la sentenza per vizi di motivazione,rilevando che
al cancello in precedenza menzionato.
Per tali motivi i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Preliminarmente si deve evidenziare che COSTA Adriano ha fatto pervenire
dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Conseguentemente va per tale imputato dichiarata l’inammissibilità del gravame,per
carenza di interesse.
-Il ricorso proposto nell’interesse di TULIPANO deve ritenersi privo di fondamento.
Invero la sentenza impugnata rende congrua motivazione in riferimento alla
sussistenza della aggravante contestata,rilevando che dal verbale di arresto si
desumeva che gli autori della condotta criminosa avevano perpetrato un furto di
lastre di pietra dopo aver forzato la catena che chiudeva il cancello che era al limite
del deposito della impresa edile.
Il giudice di appello,peraltro,ha evidenziato correttamente che tale verbale è atto
pubblico,ritenendo superflua l’escussione del soggetto danneggiato dal reato,essendo
i presupposti di applicazione dell’aggravante rilevati dalla descrizione del fatto
contenuta nel verbale di arresto,attestante quanto era caduto sotto la percezione dei
verbalizzantiRestano privi di fondamento al riguardo i rilievi concernenti la mancata assunzione di
una prova decisiva,atteso che la decisione di non accogliere le richieste istruttorie si
rivela,nella

specie,conforme

all’indirizzo

giurisprudenziale

di

questa

la motivazione era inadeguata al fine di dimostrare l’esistenza della chiusura apposta

Corte(v.Sez.IV,16.5.1996,n.4966-sub art.495 CPP.,per cui è consentito al giudice di
merito negare l’ammissione di una testimonianza quando appare evidente la sua
irrilevanza per superfluità.)Le ulteriori censure dal ricorrente,relative ai vizi di carenza,contraddittorietà,o
illogicità della motivazione si rivelano manifestamente infondate,emergendo dal testo
gravame,puntualmente motivando in relazione agli elementi costitutivi del reato
,riqualificato come delitto consumato,in sintonia con i canoni giurisprudenziali ivi
menzionati.
In virtù di tali rilievi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal
Costa che va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Deve essere pronunziato il rigetto del ricorso proposto da Tulipano Giuseppe,che va
condannato,come per legge,a1 pagamento delle spese processuali.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di Costa Adriano e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della Cassa
delle Ammende.
Rigetta il ricorso di Tulipano Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Roma,deciso in data 23 aprile 2013.

del provvedimento che il giudice non ha trascurato alcun motivo di

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