Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35252 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35252 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

/1-1141

#(267

PROCURATORE GENERALE WRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei con ronti di:
PEZZULLO FRANCESCO N. IL 22/06/1991
avverso la sentenza n. 272/2012 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
VERONA, del 19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

4

Data Udienza: 19/06/2014

1

.

Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 19.6.2013, ai sensi dell’art.

444

cod.proc.pen. il gip del Tribunale militare di Verona applicava a PEZZULLO
Francesco -imputato dei reati di diserzione militare e truffa -, la pena
concordata tra le parti di mesi tre di reclusione militare.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’appello militare, deducendo vizio di motivazione ed

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che
non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.
129 c.p.p. Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena ex art. 444 c.p.p., – non possono essere rimessi in discussione profili
oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal patteggiamento.
Le doglianze avanzate dal Procuratore ricorrente tendono a stimolare una
nuova valutazione che è preclusa a questa Corte di legittimità, non essendo stato di
fatto denunciato alcun profilo di violazione di legge, ma essendo stata richiesta una
diversa valutazione degli elementi posti a base della deliberazione di concedere le
circostanze attenuanti generiche, che non è ammessa in questa sede.
Tanto premesso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso appaiono basati su
motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e comunque manifestamente
infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a
quanto contenuto nello accordo intervenuto fra le parti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in

errata applicazione dell’art. 62 bis cod.pen.

sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità (si vedano tra le altre, Cass. SS.UU. 27 marzo 1992,
Di Benedetto; SS.UU. 27 settembre 1995, Serafino; SS.UU. 25 novembre 1998,
Messina).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 19 giugno 2014.

DEPOSITATO

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