Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35251 del 19/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35251 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
il ILI TA/2g –
PROCURATORE GENERALE(ÚSSO CORTE D’APPELLO DI)
nei con ronti di:
LARDO LUIGI N. IL 28/04/1979
FURONE ROCCO N. IL 07/05/1982
CANNAVALE ROSARIO N. IL 28/09/1984
avverso la sentenza n. 224/2012 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di
VERONA, del 23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 19/06/2014
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.5.2013, emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. il
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale militare di Verona applicava la
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare a Lardo Luigi, la pena di
mesi dieci di reclusione militare a Cannavale Rosario, la pena di mesi quattro di
reclusione militare a Furone Rocco, imputati dei reati di furto militare aggravato
e violata consegna.
Avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello
in ordine alla comparazione delle circostanze; manifesta illogicità della
motivazione in riferimento al giudizio di equivalenza; motivazione apparente in
ordine alla applicazione delle attenuanti previste dall’art.52 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
I motivi di ricorso, pur ammantati del vizio di violazione di legge o del vizio
logico della motivazione, si risolvono in censure di merito, precluse nel giudizio di
legittimità, circa la sussistenza di ragioni giustificatrici della avvenuta
concessione delle attenuanti generiche e del susseguente giudizio di
comparazione delle circostanze eterogenee in termini di equivalenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19.6.2014.
militare ricorre per i seguenti motivi:violazione di legge e vizio della motivazione