Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35250 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35250 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TESTA FABIO N. IL 03/02/1991
avverso la sentenza n. 1533/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 13.6.2013, la corte d’appello di Milano la sentenza di
condanna di TESTA Fabio, pronunciata dal gip del tribunale di Milano in data 4.10.2012
riducendo alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, per il reato di tentato
omicidio, in danno di BRIR Rachid. La corte distrettuale rilevava che lo stesso imputato
aveva ammesso di aver colpito con un coltello l’antagonista, dopo una lite; lo stesso tra

essere stato colpito con due coltellate. Dalla certificazione medica risultava che lo
stesso, ricoverato in terapia intensiva, era stato colpito al collo ed aveva perso molto
sangue. Si trattava di atto non difensivo, ma aggressivo; l’azione veniva ritenuta
integrante il reato di tentato omicidio, in considerazione della pluralità dei colpi , della
zona attinta e della gravità della ferita inferta.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.
3.

Medio tempore e per la precisione il 22 gennaio 2014 è pervenuta

dichiarazione dell’imputato di rinuncia al ricorso con richiesta che la sentenza passi in
giudicato.
4. Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.
591 lett. d) cod.proc.pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro cinquecento, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19.6.2014.

l’altro veniva riconosciuto come l’autore del fatto ad opera dell’offeso che dichiarava di

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