Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35249 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35249 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANAI ABDELWAHED N. IL 21/05/1970
avverso la sentenza n. 2056/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 6.6.2013, la corte d’appello di Milano confermava
l’affermazione di colpevolezza di MANAI Abdel Wahed pronunciata dal tribunale di
Milano in data 29.1.2013, riducendo solo la pena a lui inflitta ad anni quattro e mesi
otto di reclusione (rispetto a quella di anni sette di reclusione inflitta in primo grado),
per il reato di tentato omicidio, in danno di Baciuta Nicolae.

La corte distrettuale

il Baciuta, per vendicarsi di essere stato imbrogliato in una compravendita di hashish. Il
Baciuta del resto risultava esser stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad
intervento chirurgico, ospedale da cui peraltro si era allontanato il giorno successivo
all’intervento. Veniva ribadito che non ricorrevano i presupposti per riconoscere la
legittima difesa, poiché lo steso Manai aveva ammesso di aver disarmato il suo
avversario di un coltellino e di averlo a sua volta accoltellato perché questi cercava di
colpirlo con una bottiglia , colpo che avrebbe potuto agevolmente scansare senza dover
per forza rciorrere all’uso di arma contro l’avversario. Manai avrebbe quindi compiuto
un atto non difensivo, ma aggressivo. Veniva ritenuto che l’azione integrasse il reato di
tentato omicidio, in considerazione della zona attinta e della gravità della ferita inferta.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, deducendo illogicità della motivazione: i giudici del merito non
avrebbero considerato che il Manai stava per essere colpito con un bottiglia, sicchè
suonava illogico ritenere che egli avesse potuto parare il colpo, anziché considerare che
si trovò in evidente pericolo per la sua persona. Del resto l’offeso era persona che
vendeva droga e che non esitava ad usare il coltello di fronte alle rimostranze del
cliente insoddisfatto. Tale, situazione avrebbe giustificato l’uso del coltello da parte del
Ma na i.
3. Il motivo addotto è manifestamente infondato. Il discorso giustificativo dei
giudici di merito è stato adeguato in punto esclusione della scriminante della legittima
difesa, visto che è stato messo in evidenza, con argomentare conducente e con
aderenza alle evidenze disponibili, che il Manai si relazionò con il suo antagonista con
fare aggressivo e non difensivo, poiché nel momento in cui lo attinse era cessato il
pericolo di uso di arma da parte del rumeno, che al più aveva in mano una bottiglia,
arma di gran lunga meno offensiva di un coltello quale quello usato dall’imputato.
Non sono quindi apprezzabili né forzature del dato normativo, né cadute di
carattere logico nel compendio motivazionale, con il che la sentenza non si espone alle
critiche avanzate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

rilevava che lo stesso imputato aveva ammesso di aver colpito con un coltello, alla gola

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

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