Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35247 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35247 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIARRIZZO SALVATORE N. IL 14/06/1988
avverso la sentenza n. 552/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 31.1.2013, la corte d’appello di Caltanissetta
confermava la sentenza di condanna di GIARRIZZO Salvatore, pronunciata dal gip
presso il tribunale di Gela, alla pena di anni quattro e giorni venti di reclusione, per il
reato di tentato omicidio in danno di Ficarra Saverio e di porto di coltello. La corte
distrettuale rilevava che era pacifico che fra i due erano intercorse frizioni che erano

Giarrizzo con un tubo di gomma, mentre Giarrizzo aveva colpito il Ficarra con un’ascia.
Veniva ribadito che non ricorrevano i presupposti per riconoscere la legittima
difesa, poiché il mezzo usato dall’imputato era di gran lunga più insidioso del tubo di
gomma, usato dal Ficarra, mancando quindi una proporzionalità di mezzi; Giarrizzo
operò nella piena consapevolezza della natura letale dell’arma usata, che si era
previamente procurato, con il che non poteva configurarsi neppure l’eccesso colposo.
Veniva ritenuto che l’azione integrasse il reato di tentato omicidio, in considerazione
della zona attinta (la schiena), con ferita inferta in corrispondenza del punto di
transizione della colonna cervico-dorsale.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, deducendo: 1) violazione degli artt. 52 e 55 cod.pen., nonché vizi
motivazionali atteso che sarebbe illogico il diniego dell’esimente sulla base della
sproporzione della reazione , non avendo potuto il Giarrizzo allontanarsi dal luogo, visto
che vi si era portato con l’auto del suo antagonista; l’imputato avrebbe inferto un solo
colpo e l’offeso si allontanò dal luogo del ferimento con la sua autovettura, cosicchè
mancherebbe la prova di una volontà di uccidere in capo all’imputato; 2) in secondo
luogo è stato contestato che la condotta tenuta dall’imputato potesse integrare il reato
di tentato omicidio, atteso che il fatto andava inquadrato nel reato di lesioni, poiché la
dinamicità e la concitazione degli eventi, unitamente al fatto che il colpo fu inferto da
posizione orizzontale, erano dimostrative della carenza di animus necandi.
3. E’ stata depositata memoria in data 12.6.2014 con cui è stata ribadito che al
doppia aggressione subita dall’imputato costituiva circostanza che doveva fare ritenere
la provocazione. Inoltre è stato ripetuta la critica sul fatto che sia stata esclusa la
legittima difesa ed è stato insistito sul fatto che mancava la prova del dolo diretto nel
delitto tentato.
4.

I motivi addotti sono manifestamente infondati. Il discorso giustificativo dei

giudici di merito è stato adeguato, sia in punto esclusione della scriminante della
legittima difesa, che in punto qualificazione della condotta tenuta dall’imputato. E’ stato
messo in evidenza, con argomentare conducente e con aderenza alle evidenze
disponibili, la superiorità offensiva e la maggiore pericolosità del mezzo usato
dall’imputato, rispetto a quello usato dal suo antagonista , il che giustifica il giudizio di

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sfociate in una vera e propria contesa, all’esito della quale Ficarra aveva colpito il

accertata sproporzione dei mezzi usati. Veniva correttamente ritenuta insussistente la
circostanza attenuante della provocazione, poiché mancava del tutto la prova che il
Giarrizzo avesse operato con violenza , in reazione ad un fatto ingiusto altrui. Quanto
alla qualificazione della condotta in termini di tentato omicidio, i giudici del merito
hanno sottolineato come il colpo fu sferrato a brevissima distanza, con strumento di
particolare offensività, messo a segno dopo vari tentativi di colpire l’avversario, da una
posizione posteriore rispetto alla vittima e spostato sulla destra rispetto alla superficie

particolarmente esposta e sensibile, poiché punto di transizione della colonna cervicodorsale e che la lesione riportata aveva richiesto intervento chirurgico e fu ritenuta
idonea a cagionare il decesso. Tale quadro portava fondatamente a ritenere che il
Giarrizzo fosse stato animato da animus necandi.
Non sono quindi apprezzabili né forzature del dato normativo, né cadute di
carattere logico nel compendio motivazionale , con il che la sentenza non si espone alle
critiche avanzate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

corporea attinta. Non solo, ma veniva evidenziato che la zona colpita era

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