Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35246 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35246 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRUSSU ALESSANDRO N. IL 07/11/1975
avverso la sentenza n. 310/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 19/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12.5.2010 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Nuoro, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava Grussu Alessandro
colpevole del reato di tentato omicidio aggravato commesso ai danni di Mereu
Agostino e di porto ingiustificato di un coltello a serramanico, condannandolo alla
pena di anni 4 mesi 10 di reclusione .
Con sentenza del 18.4.2013 la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di
Sassari, confermava la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare.

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché il giudice di
primo grado ed il giudice di appello hanno mancato di dare rilevanza alla
testimonianza di Fenu Fabrizio; 2) dalla ricostruzione dei fatti emerge che Grussu
non era spinto da una volontà omicida ma era intenzionato semplicemente a
cagionare delle lesioni al fine di liberarsi del proprio aggressore e darsi alla fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel
giudizio di legittimità.
La sentenza impugnata svolge un’ampia argomentazione, priva di vizi logici,
in ordine alla insussistenza di una causa di legittima difesa, in ordine alla
valutazione della attendibilità dei testimoni, compreso il teste Fenu, ed in ordine
alla sussistenza dell’elemento psicologico del dolo alternativo, desunto in
particolare dalla reiterazione dei colpi di coltello penetranti in cavità toracica
prossima alla regione cardiaca, i quali non hanno avuto esito letale solo grazie al
tempestivo ed efficace intervento medico-chirurgico.
I motivi di ricorso non denunciano alcun vizio di legittimità ma propongono
una diversa valutazione, preclusa in questa sede, delle risultanze probatorie
correttamente valutate dal giudice di merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille —
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2014.

Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) mancanza,

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