Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35245 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35245 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRISCI GIOVANNI N. IL 04/07/1956
avverso la sentenza n. 1126/2004 TRIBUNALE di NOVARA, del
26/10/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 26.10.2007, il Tribunale di Novara condannava
CRISCI Giovanni alla pena di euro 220 di ammenda, per il reato di cui all’art. 660
cod.pen. per avere recato disturbo in diverse occasioni, a VALLE Patrizia chiamandola a
qualsiasi ora sull’utenza telefonica cellulare, ovvero aspettandola sotto casa ed
inseguendola con la propria autovettura. La Valle era stata fatta oggetto di atti di

interrotta ed aveva testimoniato in tal senso avanti il Tribunale, che l’aveva ritenuta
credibile, atteso che la sua ricostruzione era stata valutata puntuale ed essenziale.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto atto di appello,- da convertire ai sensi
dell’art. 569 u.c. cod.proc.pen., in ricorso per cassazione non essendo appellabili le
sentenze di condanna alla pena dell’ammenda-, il prevenuto pel tramite del difensore,
deducendo la mancanza del profilo della petulanza nel comportamento tenuto
dall’imputato che intendeva soltanto riprendere la relazione con la donna; è stata
contestata poi la misura della pena inflitta.
3. I motivi addotti sono manifestamente infondati e attengono a valutazioni di
merito su cui è inibito il sindacato di questa corte di legittimità. La sussistenza del reato
i
è stata accreditata sulla base di quanto dichiarato dalla parte offesa, che aveva insistito
sul fatto che la situazione era diventata insostenibile al punto che dovette sporgere
denuncia, il che contrasta con l’assunto difensivo secondo cui si aveva riguardo ad una
condotta non molesta o petulante. Per quanto riguarda la pena inflitta, deve essere
sottolineato che all’imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche e
che la pena base è stata calcolata su base congrua.

Quanto alla prescrizione, va detto che il reato si è prescritto solo dopo la
sentenza di secondo grado, che intervenne il 26.10.2007 , quindi con anticipo rispetto
allo spirare del termine prescrizionale (12.2.2008), essendo applicabile la nuova legge
in materia di prescrizione che ha introdotto il termine di anni cinque per le
contravvenzioni. A fronte di motivi manifestamente infondati , che precludono
l’instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un.
22.3.2005, n. 23428, Bracale), è del tutto irrilevante che la prescrizione sia maturata
nel periodo successivo alla sentenza di seconde cure.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

2

petulanza ad opera dell’imputato che voleva che riprendesse la relazione sentimentale

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

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