Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35244 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35244 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRESOLONE FRANCO N. IL 18/05/1977
avverso la sentenza n. 561/2005 TRIBUNALE di VERCELLI, del
08/03/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 8.3.2013, il Tribunale di Vercelli condannava
FRESOLONE Franco alla pena di euro 60 di ammenda, per il reato di cui all’art. 651
cod.pen per avere ingiustamente rifiutato di fornire le proprie generalità agli ufficiali di
PG, in servizio presso la stazione Carabinieri di Arborio, il 2.3.2003.

dell’art. 569 u.c. cod.proc.pen., in ricorso per cassazione non essendo appellabile le
sentenze di condanna alla pena dell’ammenda-, il prevenuto pel tramite del difensore,
deducendo violazione del diritto di difesa, non avendo il giudice deliberato sulla richiesta
di audizione testi indicati dalla difesa, nonché per avere il giudice a quo ritenuto più
credibili le dichiarazioni dei due carabinieri rispetto a quelle dell’imputato , secondo cui
non sarebbe stato indicato il motivo della richiesta di esibizione dei documenti. Viene
infine richiesta l’applicazione della scriminate di cui all’art. 4 d.lgt. 288/1944.

3. I motivi addotti sono manifestamente infondati e attengono a valutazioni di
merito su cui è inibito il sindacato di questa corte di legittimità. La sussistenza del reato
è stata accreditata da quanto dichiarato dal testimone Avallone, sotto vincolo
dell’impegno a dire la verità, che aveva rappresentato di aver fermato il prevenuto
previa qualificazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, non vincolato da
un obbligo di verità. Pertanto deve ritenersi che il Fresolone sia incorso nella violazione
a lui contestata, non potendo essere ravvisati i presupposti per l’applicazione della
scri m i na nte.
Il reato si è prescritto solo dopo la sentenza di secondo grado, che intervenne il
giorno 8.3.2007 , quindi con anticipo rispetto allo spirare del termine prescrizionale
(3.8.2007). A fronte di motivi manifestamente infondati , che precludono l’instaurarsi
di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n.
23428, Bracale), è del tutto irrilevante che la prescrizione sia maturata nel periodo
successivo alla sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto atto di appello,- da convertire ai sensi

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

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