Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35243 del 19/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35243 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEGAN GIULIO N. IL 16/08/1963
avverso la sentenza n. 488/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 12.3.2013, la corte d’appello di Trieste confermava
la sentenza del Tribunale di Udine, in data 18.2.2010 con cui DEGAN Giulio era stato
condannato per il reato di cui all’art. 9 L. 1423/1956 perché, sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Udine, e con divieto
di accedere nelle vie Pracchiuso e Tomadini di Udine, era stato colto il 15.7.2009 , in

dell’imputato nella via in cui gli era inibito l’accesso era stata accertata da una pattuglia
della polizia, che lo aveva colto in detta via dirigendosi verso largo Delle Grazie. La
pena veniva ritenuta congrua, in quanto inflitta su basi minime, con concessione delle
circostanze attenuanti generiche, che non potevano che essere valutate con giudizio di
equivalenza, attesa la corposa recidiva.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, deducendo violazione dell’art. 9 I. 1423/1956 e dell’art. 62 bis
cod.pen.: vien fatto di rilevare che la condotta tenuta dall’imputato sarebbe di modesta
gravità e del tutto inoffensiva; inoltre giustificato sarebbe stato una valutazione di
miglior favore in sede di bilanciamento.
3. I motivi addotti sono manifestamente infondati e attengono a valutazioni di
merito su cui è inibito il sindacato di questa corte di legittimità. La sussistenza del
reato, per quanto lieve, è stata accreditatq da quanto accertato direttamente dalle forze
dell’ordine. Il giudizio di bilanciamento è stato correttamente operato, stante la
contestazione della recidiva qualificata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 1 Giugno 2014.

via Pracchiuso, alle ore 21,04. La corte territoriale rilevava che l’esatta posizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA