Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35242 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35242 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NADI NABIL NATO IL 25/7/77 ALIAS… RAJI NAJIB N. IL
26/05/1975
avverso l’ordinanza n. 2929/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con ordinanza emessa il giorno 19.6.2013, il Tribunale di sorveglianza di
Torino, rigettava l’opposizione intentata da NADI Nabil, avverso il decreto di espulsione
emesso dal magistrato di Sorveglianza di Alessandria, in relazione alla pena inflitta con
sentenza Tribunale di Aosta 7.12.2012, assorbita in provvedimento di cumulo della
procura della repubblica di Aosta, quale sanzione alternativa alla detenzione. In
rilevava che

l’espulsione, misura alternativa alla

detenzione, devevalessere disposta ricorrendone i presupposti, a nulla rilevando il profilo
di pericolosità dell’interessato, non avendosi riguardo a misura di sicurezza.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per ribadire che da oltre dieci anni vive in Italia, e che il ritorno nel suo
paese lo esporrebbe a pericolo, finanche di vita.

3.

Il ricorso è basato su motivi non specifici, comunque manifestamente

infondati, atteso che il provvedimento di espulsione è stato doverosamente adottato,
non avendo le argomentazione spese dal ricorrente effetti in senso preclusivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

particolare il Tribunale a quo

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