Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35241 del 19/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35241 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHELETTO MARCO GIUSEPPE N. IL 23/03/1969
avverso la sentenza n. 1155/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 19/06/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con sentenza del giorno 11.7.2013, la corte d’appello di Venezia confermava
in punto affermazione di responsabilità la sentenza del Tribunale di Treviso in data
26.11.2009, che aveva condannato MICHELETTO Marco Giuseppe per il reato di cui
all’art. 9 L. 1423/1956, perché, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno nel comune di Farra di Soligo , il 9.9.2008 era risultato presente

colpevolezza dell’imputato era stata ribadita alla luce delle annotazioni dei carabinieri
che non lasciavano dubbi sulla ricostruzione dei fatti, così come era stata operata. La
corte territoriale concedeva le circostanze attenuanti generiche, da valutare con
giudizio di equivalenza alla recidiva, cosicchè la pena veniva ridotta a mesi otto di
reclusione ( rispetto alla pena inflitta in primo grado di anni uno e mesi otto di
reclusione).
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, deducendo violazione di legge penale ed in particolare dell’art.
133 cod.pen.: vien fatto di rilevare che doveva essere disapplicata la recidiva, onde
consentire alle concesse attenuanti di operare nella massima estensione, atteso che la
stessa non era indicativa di maggiore pericolosità sociale.
3. I motivi addotti sona manifestamente infondati e attengono a valutazioni di
merito su cui è inibito il sindacato di questa corte di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 19 Giugno 2014.

nel territorio di Conegliano, dove era stato trovato in stato di ubriachezza. La

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